Sentenza del 10/03/2016 n. 155 - Corte di Giustizia CEE
Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Interpretazione - Regole generali - Regola 3, lettera b) - Nozione di "merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto"- Confezioni separate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione tariffaria di sistemi combinati audio/video "micro Z 99 DVBT" e dei relativi altoparlanti dissociabili. Le merci erano state presentate in dogana in imballaggi separati e dichiarate sotto voci tariffarie diverse, con dazi complessivamente inferiori. Le autorità e i giudici belgi hanno ritenuto invece che sistemi e altoparlanti costituissero un assortimento destinato alla vendita al minuto, classificabile in un’unica voce tariffaria, ai sensi della regola 3, lettera b), della nomenclatura combinata. La questione pregiudiziale era se tale qualificazione fosse possibile anche quando l’imballaggio congiunto avvenisse solo dopo lo sdoganamento.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la presentazione delle merci in imballaggi separati al momento dello sdoganamento non impedisce, di per sé, di qualificarle come "merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto". È sufficiente che, sulla base di altri elementi oggettivi, risulti che esse costituiscono un insieme e sono destinate a essere vendute al dettaglio come tale. Tra gli elementi rilevanti rientrano l’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamento congiunti, l’identità del destinatario, la presentazione commerciale dell’apparecchio e la corrispondenza numerica tra sistemi e altoparlanti. La verifica concreta è stata rimessa al giudice nazionale. La sentenza nazionale che aveva imposto la classificazione unitaria e il pagamento dei dazi elusi è stata quindi sostanzialmente avallata nel principio, con decisione finale sulle spese rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata
I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (...) sono classificati (...) secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
La regola consente di classificare in un’unica voce merci diverse, riconducibili prima facie a voci differenti, quando costituiscono un assortimento destinato alla vendita al dettaglio e il loro carattere essenziale può essere individuato. L’imballaggio unico al momento dello sdoganamento non è indispensabile: è sufficiente che l’insieme risulti da elementi oggettivi.
Regola 3, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.
La regola 3, lettera b), si applica soltanto quando la classificazione non può essere risolta con la regola 3, lettera a), ossia quando nessuna delle voci concorrenti è chiaramente più specifica.
Regolamento (CEE) n. 2658/87
Ha istituito la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune dell’Unione, nell’ambito delle quali devono essere applicate le regole generali di interpretazione.
Regolamento (CE) n. 1214/2007
Conteneva la versione della nomenclatura combinata applicabile ai fatti del procedimento principale.
Note esplicative del Sistema armonizzato e linee guida della Commissione sugli assortimenti
Le merci devono essere condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento.
Le note e le linee guida sono strumenti interpretativi rilevanti, ma non vincolanti. Non possono restringere la portata della regola 3, lettera b), imponendo sempre un imballaggio unico al momento dello sdoganamento.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione doganale, conta soprattutto la realtà commerciale e funzionale delle merci, non soltanto la configurazione materiale dell’imballaggio al momento dello sdoganamento.
- Merci importate in confezioni separate possono costituire un unico assortimento se sono progettate, commercializzate e destinate alla vendita al dettaglio come insieme.
- L’imballaggio unico è un indizio, ma non una condizione necessaria. Occorre valutare complessivamente elementi oggettivi quali documentazione commerciale, fatturazione, trasporto, destinatario, quantità abbinate, presentazione del prodotto e modalità di vendita.
- Non è consentito scegliere artificialmente la classificazione più favorevole mediante operazioni semplici come separare o riunire gli imballaggi; la classificazione deve basarsi sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione commerciale delle merci.
- La regola 3, lettera b), opera solo dopo aver verificato che i componenti siano classificabili in voci diverse e che non sia applicabile la regola 3, lettera a), relativa alla voce più specifica.
- In casi analoghi, l’operatore dovrebbe conservare prove coerenti della modalità di vendita e della destinazione dei componenti, perché la valutazione finale spetta alle autorità o al giudice nazionale.
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