Sentenza del 10/03/2016 n. 51 - Corte Costituzionale
P.A: organizzazione - enti locali - organizzazione del servizio idrico integrato nelle province autonome - regolamentazione normativa sul Servizio da parte dello Stato -legittimità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 133/2014, nella parte in cui includeva anche le province autonome tra i soggetti competenti a fissare agli enti locali il termine per aderire agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato e a esercitare, in caso di inerzia, poteri sostitutivi. Secondo la ricorrente, la disposizione statale invadeva la competenza legislativa primaria attribuita alla Provincia dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in materia di acquedotti, opere idrauliche, servizi pubblici, demanio idrico e organizzazione del servizio idrico. È stato inoltre dedotto il contrasto con l'art. 2 del D.Lgs. n. 266/1992, che limita l'applicabilità diretta della legislazione statale nelle materie di competenza provinciale.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014, limitatamente alle parole "e dalle province autonome". La Corte ha ritenuto che la norma statale imponesse alle province autonome il modello organizzativo territoriale del servizio idrico previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, incidendo illegittimamente su una materia coperta dalla competenza statutaria primaria della Provincia autonoma di Trento. Le clausole di salvaguardia contenute nel decreto-legge non sono state ritenute sufficienti a escludere l'applicazione della norma, poiché il riferimento espresso alle province autonome era incompatibile con tali clausole. La questione relativa all'art. 2 del D.Lgs. n. 266/1992 è stata dichiarata assorbita.
Norme richiamate
Art. 116 della Costituzione
Tutela il regime di autonomia delle Regioni e Province autonome; la legislazione statale non può comprimere le competenze speciali riconosciute dallo Statuto.
Art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164
e dalle province autonome
La disposizione estendeva alle province autonome la disciplina statale sull'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito del servizio idrico e sui relativi poteri sostitutivi. La Corte ha eliminato il riferimento alle province autonome perché lesivo delle loro competenze statutarie.
Art. 147, comma 1-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome...
La norma disciplina l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e attribuisce alle Regioni, e nel testo censurato anche alle Province autonome, poteri di fissazione dei termini e di sostituzione. La sua applicazione alle Province autonome è stata esclusa nella parte dichiarata incostituzionale.
Art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24), del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
Attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria, tra l'altro, in materia di urbanistica, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, gestione di servizi pubblici e opere idrauliche.
Art. 9, numeri 9) e 10), artt. 14, 80 e 81 del D.P.R. n. 670/1972
Riconoscono ulteriori competenze provinciali, anche concorrenti, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità e finanza locale, contribuendo al quadro statutario dell'autonomia provinciale sul servizio idrico.
D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115
Trasferisce alle Province autonome beni e attribuzioni relativi al demanio idrico, rafforzando la loro competenza sulla gestione delle risorse idriche.
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
Trasferisce alle Province autonome attribuzioni in materia di acquedotti, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche e demanio idrico, comprese la polizia idraulica e la tutela dall'inquinamento.
Art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266
Prevede che le disposizioni legislative statali non siano direttamente applicabili nelle materie di competenza provinciale, salvo l'obbligo di adeguamento ai principi costituenti limiti statutari. La relativa censura è stata assorbita.
Art. 7, comma 9-bis, e art. 43-bis del D.L. n. 133/2014
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione
Le clausole di salvaguardia non possono neutralizzare una disposizione che indica espressamente le Province autonome come destinatarie di un obbligo incompatibile con le loro competenze statutarie.
Art. 10 della L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
In forza del principio di maggior favore, la riforma del Titolo V non può restringere l'autonomia già spettante alle Province autonome in base allo Statuto speciale.
Massime di principio
- Quando una Provincia autonoma dispone di competenza statutaria primaria su una materia, una legge statale non può imporre direttamente un modello organizzativo uniforme, salvo che ciò sia compatibile con lo Statuto e con le norme di attuazione.
- Le clausole generali di salvaguardia per le autonomie speciali non sono sufficienti se la stessa disposizione statale menziona espressamente tali autonomie e impone loro un precetto incompatibile con le competenze statutarie.
- La disciplina statale di settore può contenere principi generali o prevedere forme di coordinamento, ma non può sostituirsi alla Provincia autonoma nell'organizzazione concreta di un servizio rientrante nella sua competenza primaria.
- In caso di contrasto tra il modello organizzativo statale e un assetto provinciale autonomamente disciplinato, prevalgono le norme statutarie speciali, purché la competenza provinciale sia effettivamente riconducibile allo Statuto e alle relative norme di attuazione.
- Il riferimento espresso a un'autonomia speciale non può essere trattato come un semplice errore materiale quando il testo normativo attribuisce a tale autonomia obblighi o poteri specifici: occorre verificare la compatibilità costituzionale della previsione.
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