Sentenza n. 1111/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, recante la condanna del Comune al pagamento di somme dovute alla società
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Comune rispetto al decreto ingiuntivo n. 152/2017 del Tribunale di Cosenza, non opposto, dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva all'amministrazione. Il decreto ingiuntivo condannava il Comune al pagamento di euro 74.976,32, oltre euro 1.606,50 per compensi e spese, rimborso forfettario, IVA e CPA. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudizio era stato sospeso perché il Comune era sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Dopo la chiusura della procedura nel dicembre 2024, la ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza, rappresentando il venir meno della causa di sospensione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto idonea l'istanza di fissazione dell'udienza a riassumere il giudizio, essendo venuta meno la causa di sospensione. Ha accertato che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giurisdizionale passato in giudicato e che il Comune aveva l'obbligo di adempiervi integralmente. L'amministrazione non ha fornito la prova dell'integrale esecuzione neppure dopo la conclusione della procedura di riequilibrio finanziario; sussistevano quindi i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza. Il Comune è stato onerato di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme residue, al netto di quanto eventualmente già corrisposto. È stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Cosenza, con facoltà di delega, affinché, su istanza della ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato al Comune, provveda all'esecuzione entro i successivi novanta giorni. Il compenso del commissario dovrà gravare sull'amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e già inclusi nella condanna. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e ulteriori voci indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti.
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la disciplina dell'azione di ottemperanza, applicabile per ottenere l'esecuzione integrale del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.
art. 243-bis, comma 4, l. 267/2000
Ha costituito la base della sospensione del giudizio in ragione della sottoposizione del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; il venir meno di tale procedura ha consentito la ripresa del giudizio.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è stato dichiarato esecutivo ai sensi di tale disposizione, concorrendo alla formazione del titolo giudiziale azionabile in ottemperanza.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori previsti dalla disciplina dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali erano già dovuti in forza della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo e hanno giustificato il rigetto della distinta penalità di mora.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando un'amministrazione non dimostri di avere dato integrale esecuzione a un titolo giurisdizionale passato in giudicato, anche se il titolo consiste in un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.
- La sottoposizione dell'ente locale a una procedura di riequilibrio finanziario può giustificare la sospensione del giudizio di ottemperanza, ma, una volta chiusa la procedura, viene meno la causa di sospensione e il giudizio può essere riassunto mediante un'istanza di fissazione dell'udienza che rappresenti tale sopravvenienza.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione dimostrare l'integrale esecuzione del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti iniqua perché il titolo esecutivo già riconosce interessi moratori destinati a compensare il ritardo nell'adempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di eseguire il giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, su istanza della parte interessata; il relativo compenso è posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
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