Ordinanza n. 149/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto nr.-OMISSIS-Sez. Mobilità/239337 protocollo n° -OMISSIS- del 14 gennaio 2026 emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori in data 14.01.2026 e notificato all’interessato in data 16 gennaio 2026 e con il quale l’istanza di assegnazione temporanea presentata dal Vice Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151 per qualsiasi ufficio della sede di Bari o relativa provincia è stata respinta; b) di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello sopra impugnato ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente, ancorché non conosciuto; - e per l’effetto, riconoscere il diritto del ricorrente ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 ad essere assegnato temporaneamente presso la Questura di Bari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso un ufficio della sede di Bari o della relativa provincia ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 14 gennaio 2026, notificato il 16 gennaio 2026, con il quale è stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di Bari o altro ufficio della sede di Bari o della relativa provincia, proposta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego e, nel merito, l'annullamento dell'atto e il riconoscimento del diritto all'assegnazione temporanea presso la Questura di Bari. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, il 2 marzo 2026 il ricorrente è stato trasferito ordinariamente, a domanda, dal Centro operativo autostradale di Trento alla Questura di Barletta Andria Trani - Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Trani. Poiché la famiglia risiede a Bari, il trasferimento ha determinato un notevole avvicinamento al nucleo familiare, escludendo l'urgenza cautelare necessaria ai sensi dell'art. 55 c.p.a. L'ordinanza non decide il merito della legittimità del diniego né la domanda di assegnazione temporanea. Le spese sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea del dipendente di polizia per esigenze familiari; il merito del diritto azionato non è stato esaminato.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza del periculum in mora; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso in ragione del notevole avvicinamento del ricorrente al nucleo familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, il periculum in mora può essere escluso quando, nelle more del processo, sopravvenga un trasferimento o altro fatto che riduca significativamente la distanza del dipendente dal proprio nucleo familiare, anche se non coincidente con l'assegnazione richiesta nel merito.
- La sopravvenuta riduzione del pregiudizio prospettato incide sul presupposto cautelare dell'urgenza, ma non determina di per sé una decisione sulla legittimità del diniego amministrativo né sul diritto sostanziale all'assegnazione temporanea.
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