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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07616/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (per non aver riscosso canoni verso Steel Time s.r.l., cagionando un depauperamento di €430.266,67) e la valutazione relativa alla bancarotta documentale (riqualificata in semplice e dichiarata prescritta). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) vizio di motivazione perché la contabilità mancante sarebbe successiva alla cessazione dalla carica (17/09/2014); 2) mancata prova del dolo specifico, con evidenza di aver segnalato anomalie e collaborato; 3) omessa valutazione di dichiarazioni decisive (presidente del collegio sindacale e nuovo commercialista); 4) violazione del nesso causale e del principio di personalità della responsabilità per fatti successivi alla cessazione dalla carica; 5) travisamento della prova riguardo alla bancarotta distrattiva (transazioni con Steel Time, onere della prova su fatto negativo e smarrimento della contabilità per cause non imputabili alla ricorrente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi (riguardanti la bancarotta documentale) non avessero un confronto adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata e che, anche sul piano sostanziale, la condotta colposa di omissione del controllo fosse adeguatamente motivata. Sul motivo relativo alla bancarotta distrattiva la Corte ha ritenuto infondate le censure: al momento del concordato esisteva un'importante esposizione debitoria verso Steel Time (di cui la ricorrente deteneva il 45% tramite altra società) e la ricorrente aveva l'onere di conservare e mostrare la documentazione relativa ad azioni volte al recupero dei crediti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (P.Q.M. indica €3.000).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per il riepilogo e la riproduzione sintetica dei motivi di impugnazione: la Corte valorizza che i motivi sono stati ripercorsi ai sensi di tale disposizione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'omessa considerazione di elementi decisivi; la Corte rileva che la ricorrente non ha confrontato criticamente l'argomentazione della sentenza impugnata

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in tema di responsabilità personale e nesso causale; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione dei principi richiamati

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente sul nesso di causalità; la Corte ha ritenuto che la responsabilità fosse adeguatamente motivata rispetto ai doveri della carica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o proposto per ragioni non consentite; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con le argomentazioni fondamentali del provvedimento impugnato

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione ai profili di colpa valutati per l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione è essenziale confrontare punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata: mancato confronto critico con le ragioni della decisione comporta inammissibilità del ricorso
  • Per reati fallimentari di natura documentale la colpa consistente nell'omesso controllo dell'attività contabile del personale preposto può essere sufficiente a integrare la responsabilità, anche se la documentazione mancante si riferisce a periodi successivi alla cessazione formale dalla carica, se le anomalie sono riconducibili a negligenza di gestione precedente
  • La riqualificazione del fatto e la prescrizione incidono sul sindacato di merito in appello: quando un reato è ormai prescritto, il giudizio d'appello può limitarsi a verificare l'assenza di prova evidente dell'insussistenza del fatto, alleggerendo il sindacato sulla prova liberatoria
  • Nel caso di bancarotta distrattiva l'omessa azione concreta (es. mancata richiesta di pagamento) può essere valutata come comportamento idoneo a determinare depauperamento, soprattutto se sussiste un conflitto d'interessi (partecipazione nella società debitrice)
  • La prova di fatti negativi incombe in linea di principio a chi li allega (es. che si sia tentato un recupero crediti): la dichiarazione di smarrimento della documentazione non esonera dall'onere di provare che l'omissione non è addebitabile alla parte
  • Proporre ricorso privo di adeguate basi argomentative può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. quando emerga colpa nella scelta delle ragioni di impugnazione

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