Cassazione Civile, Sentenza n. 34575/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa a cartella di pagamento TARSU per l'anno 2009. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, in appello, aveva ritenuto illegittima la delibera di Giunta comunale che aveva fissato la tariffa con scelta di copertura integrale del costo del servizio, assumendo che la Giunta avesse violato l'art. 14 del regolamento comunale Tarsu (che riserva al Consiglio la determinazione del "fattore" di copertura del costo, compreso tra 0,5 e 1). Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che, secondo l'assetto normativo regionale e lo Statuto comunale, la competenza a determinare le tariffe annuali della TARSU nella Regione Sicilia spetti alla Giunta comunale e che la mancata fissazione preventiva del fattore da parte del Consiglio non esclude la validità della delibera giuntale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Palermo, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame, anche sulle spese. La Corte ha ritenuto che, in base alla normativa e alla giurisprudenza, nella Regione Sicilia la determinazione concreta delle aliquote/tariffe annuali TARSU è competenza della Giunta comunale; la mancata determinazione da parte del Consiglio dei limiti o del fattore di copertura non esclude la competenza della Giunta; inoltre la Corte ha precisato che l'annullamento di una delibera tariffaria non travolge automaticamente le delibere successive e ha disposto il rinvio per il riesame nel rispetto dei principi enunciati. Sul piano processuale è stata altresì affrontata e rigettata l'eccezione di inammissibilità rilevando l'applicabilità dell'art. 156 c.p.c. nella specie.
Norme richiamate
Statuto del Comune di Palermo, art. 49
a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale
Attribuisce alla Giunta la competenza a variare tariffe e aliquote entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio; non esclude la competenza della Giunta quando il Consiglio non abbia fissato limiti specifici
L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, c. 1
l'organo a competenza residuale deve individuarsi nel Sindaco
Nel quadro delle autonomie locali siciliane l'organo residuale è il Sindaco e non la Giunta ex TUEL, incidendo sull'interpretazione delle competenze tra organi comunali
Regolamento comunale Tarsu (Comune di Palermo), art. 14
il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio
Stabilisce che il Consiglio debba fissare annualmente il fattore di copertura; tuttavia la Corte ha ritenuto che la mancata fissazione non escluda la competenza della Giunta a determinare le tariffe
D.lgs. n. 507/1993, art. 65, comma 2
le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate "dal comune" secondo "il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge"
Attribuisce al comune (organo comunale competente) la determinazione delle tariffe secondo un rapporto di copertura entro limiti normativi, senza precisare necessariamente quale organo collegiale debba adottare la delibera
L. n. 142/1990, art. 32, c. 2, lett. g) e L.R. n. 48/1991
disciplina generale delle tariffe
La disciplina generale delle tariffe richiamata dalla normativa statale è stata recepita nella Regione Sicilia con L.R. 48/1991; la giurisprudenza interpreta il quadro (in Sicilia) nel senso che la concreta determinazione delle tariffe spetti alla Giunta
Norma processuale: art. 156 c.p.c.
Applicabile per sanare difetti formali di notifica quando l'atto abbia raggiunto lo scopo e la controparte si sia costituita tempestivamente; la Corte ha ritenuto raggiunto lo scopo delle notifiche nella fattispecie
Massime di principio
- Nella Regione Sicilia la competenza concreta a fissare le tariffe annuali della TARSU spetta, di regola, alla Giunta comunale (salvo diversa legge regionale), anche se il regolamento comunale riserva al Consiglio la fissazione di criteri o limiti.
- La mancata fissazione da parte del Consiglio del "fattore" di copertura del costo del servizio (es. numero tra 0,5 e 1) non implica automaticamente incompetenza o nullità della delibera giuntale; va valutata la legittimità concreta dell'atto e la compatibilità con i limiti di legge.
- L'annullamento giudiziale di una delibera tariffaria non determina automaticamente la caducazione delle delibere successive che la riproducano; ogni delibera annuale è autonoma e può essere impugnata separatamente.
- Sul piano procedurale, difetti formali di notifica possono essere ritenuti sanati se l'atto ha raggiunto lo scopo e la controparte si è tempestivamente costituita (art. 156 c.p.c.); tuttavia è sempre opportuno curare la correttezza delle notifiche per evitare contestazioni.
- In casi simili conviene verificare: lo Statuto comunale, la legge regionale applicabile (e l'eventuale non recepimento del TUEL), il regolamento comunale (per criteri e limiti), e la giurisprudenza consolidata sulla competenza tra organi comunali; contestazioni dovrebbero mirare a dimostrare incompetenza specifica, vizi procedurali o violazioni dei limiti fissati dalla legge o dal Consiglio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34389/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34412/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34457/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34464/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34476/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34499/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →