Cassazione Civile, Ordinanza n. 34668/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La lite nasce da un’azione di regresso proposta da un soggetto che, quale fideiussore della cessata società Panificio Serraiotto, aveva estinto un debito sociale verso la banca creditrice e chiedeva ai soci convenuti il rimborso di quanto pagato ex art. 1950 c.c. I convenuti avevano sostenuto, tra l’altro, che una somma di lire 100 milioni consegnata in favore di un commercialista fosse stata impiegata per soddisfare, in tutto o in parte, l’obbligazione oggetto di regresso, e quindi avevano opposto un controcredito/una pretesa di pagamento da computare in compensazione. Dopo una prima condanna, la causa è stata definita in rinvio con esclusione della compensazione, sul rilievo che il controcredito non fosse certo. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. in tema di compensazione; erronea valutazione della contestazione sulla certezza del credito opposto; violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per l’apprezzamento delle prove; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per diseconomia processuale e irragionevole durata; e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza di rinvio, fondata sull’accertata insussistenza della certezza del credito opposto in compensazione. In particolare, ha affermato che il giudice di rinvio ha correttamente rivalutato i fatti e che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui la compensazione ex art. 1243 c.c. richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile; se il credito opposto è incerto, la compensazione non opera. Il ricorso è stato dunque respinto in rito con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1950 c.c.
regresso ex art. 1950 c.c.
norma posta a fondamento dell’azione di regresso del fideiussore che ha pagato il debito garantito.
art. 184 c.p.c.
art. 184 c.p.c. (vecchio testo)
richiamato solo per collocare la tardività della costituzione dei convenuti nel giudizio di primo grado.
art. 1241 c.c.
richiamato in tema di compensazione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi.
art. 1243 c.c.
la Corte ribadisce che la compensazione richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile; se il credito opposto è incerto non opera la compensazione.
art. 115 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 116 c.p.c.
l’erronea applicazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore vincolante a prove liberamente apprezzabili o viceversa; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.
art. 132 c.p.c.
invocato insieme agli altri articoli processuali, ma la doglianza è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 24 Cost.
invocato per sostenere esigenze di tutela del diritto di azione e economia processuale; la Corte ha osservato che la disciplina della compensazione bilancia tale diritto con quello del creditore all’immediato soddisfacimento.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla ragionevole durata del processo; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a incidere sulla decisione.
art. 91 c.p.c.
invocato per la regolazione delle spese, ma la censura è stata qualificata come non motivo, perché non investiva la ratio della sentenza impugnata.
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 91 c.p.c. sulla compensazione delle spese, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
somma ex art. 96, 3° co., c.p.c.
applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
art. 360 c.p.c.
art. 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ.; art. 360, n. 4, c.p.c.
norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione; nel caso concreto le censure sono state ritenute non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 366 n. 4 c.p.c.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non attingevano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La compensazione legale o giudiziale presuppone che il controcredito sia, quanto meno, certo; se il credito opposto è contestato in modo non pretestuoso e necessita di accertamento istruttorio, la compensazione non può operare come se si trattasse di credito certo.
- La necessità di un’istruttoria sul controcredito è indice della mancanza di certezza del credito stesso, salvo che l’accertamento consenta poi di pervenire a un credito liquido e certo ai fini della compensazione giudiziale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la doglianza è ammissibile solo se denuncia un effettivo errore nell’applicazione delle regole legali di valutazione della prova.
- La disciplina della compensazione processuale bilancia il diritto di difesa di chi eccepisce il controcredito con il diritto del creditore a non vedere ritardato il soddisfacimento del proprio credito mediante l’opposizione di pretese incerte o illiquide.
- Le doglianze sulle spese di lite sono inammissibili quando non investono autonomamente la decisione impugnata, ma dipendono solo dall’auspicato accoglimento di motivi ritenuti infondati o inammissibili.
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