Cassazione Penale, Sentenza n. 1750/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per concorso in rapina pluriaggravata per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività nell'osservanza dei termini di impugnazione: il dies a quo è stato individuato nella data di deposito della sentenza d'appello (7 luglio 2021), da cui decorrono i successivi 45 giorni per proporre il ricorso (tenuto conto della sospensione feriale), con scadenza fissata al 21 settembre 2021; il ricorso è stato invece depositato il 27 settembre 2021. La successiva dichiarazione di rinuncia al ricorso (rese ai sensi dell'art. 123 c.p.p.) non ha potuto sanare l'inammissibilità originaria. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 123 cod. proc. pen.
Consente la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato; nel caso concreto la rinuncia è stata manifestata ma è successiva e quindi inidonea a sanare l'inammissibilità per tardività già maturata
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l'impugnazione; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso per tardività
art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre il ricorso in Cassazione dal momento del deposito della sentenza; utilizzato per calcolare la scadenza utile (21/09/2021, considerando la sospensione feriale)
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende; qui applicato per imporre le spese e 500 euro di ammenda
Massime di principio
- Il termine per proporre il ricorso in Cassazione decorre dal giorno del deposito della sentenza impugnata (dies a quo) e va calcolato tenendo conto di eventuali sospensioni dei termini (es. periodo feriale).
- La presentazione oltre il termine previsto determina l'inammissibilità originaria del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; una successiva rinuncia all'impugnazione non può sanare tale inammissibilità.
- L'inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche l'obbligo di pagare le spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella gestione dell'impugnazione, una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare rischi è essenziale calcolare con precisione i termini (includendo sospensioni) e depositare tempestivamente eventuali scritti di impugnazione e motivazione; in caso di dubbi procedurali è opportuno attivare immediatamente il difensore per misure cautelative (es. istanze di proroga solo se previste).
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