Sentenza del 07/04/2017 n. 9083 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Correlazione con la motivazione della sentenza impugnata - Necessità - Esame analitico della stessa - Esclusione - Contestazione del fondamento logico-giuridico della decisione impugnata - Ricavabilità dall'atto di impugnazione nel suo complesso - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Piemonte che aveva annullato il recupero a tassazione relativo all'anno 2003, riguardante IVA, IRPEG e IRAP. Con i primi due motivi ha contestato la validità dell'appello della società, ritenendolo privo di motivi specifici ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. Con il terzo e il quarto motivo ha denunciato l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello in relazione, rispettivamente, alla deducibilità delle spese di rappresentanza e delle perdite su crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo ammissibile l'appello della società: nel processo tributario i motivi sono specifici quando, anche implicitamente e considerando l'atto nel suo complesso, contestano il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la C.T.R. aveva utilizzato una motivazione apodittica e generica, limitandosi a richiamare la documentazione in atti senza indicare quali documenti fossero stati valutati, quale fosse il loro contenuto e per quali ragioni fossero decisive, né confrontarsi con le contestazioni dell'Ufficio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'appello nel processo tributario deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, a pena di inammissibilità.
La specificità non richiede una rigorosa e formale analisi di ogni singolo passaggio della sentenza impugnata. È sufficiente che dall'atto, considerato complessivamente, risultino in modo univoco argomentazioni correlate alla decisione e idonee a contestarne il fondamento logico-giuridico.
D.P.R. n. 917/1986, art. 108, comma 2, T.U.I.R.
La norma è stata richiamata dalla C.T.R. in relazione alla deducibilità delle spese di rappresentanza, ma la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione perché non spiegava concretamente la qualificazione delle spese, i documenti valutati e il percorso logico seguito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione per insufficiente esame e giustificazione dei fatti controversi e decisivi, poiché la sentenza d'appello non consentiva di controllare il ragionamento posto alla base della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario un appello non è inammissibile solo perché non riproduce formalmente, punto per punto, la motivazione della sentenza di primo grado: è sufficiente che le contestazioni siano ricavabili in modo univoco dall'atto complessivo e siano logicamente incompatibili con la decisione impugnata.
- La specificità dei motivi deve essere valutata in concreto e in rapporto al contenuto della sentenza impugnata; l'appellante deve comunque rendere comprensibile quale errore di fatto o di diritto attribuisce al primo giudice.
- Una motivazione giudiziale non è sufficiente quando si limita a formule generiche come "documentazione in atti" senza indicare i documenti rilevanti, il loro contenuto e il motivo per cui dimostrerebbero i fatti controversi.
- Quando l'amministrazione formula contestazioni analitiche su costi, perdite o annualità di imputazione, il giudice deve esaminarle e spiegare perché le ritiene superate; il semplice richiamo a generiche manifestazioni di insolvenza non è normalmente sufficiente.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla deducibilità delle spese o delle perdite: impone al giudice di merito una nuova decisione, con motivazione analitica e verificabile.
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