Sentenza del 17/07/2019 n. 19168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella esattoriale relativa al pagamento della TARSU per 8.491,96 euro, contestandone la validità per difetto di sottoscrizione, insufficiente motivazione e mancata notificazione del precedente avviso di accertamento. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio per la mancata chiamata in causa del Comune di Lucera, nonché l'erroneità della decisione sulla necessità dell'avviso presupposto e sulla motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia. Ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore, ritenendo sufficiente la possibilità per Equitalia di rivalersi separatamente sul Comune, previa litis denuntiatio. Ha inoltre confermato che, nel caso concreto, la cartella presupponeva un avviso di accertamento e che non era stata dimostrata la sua notificazione. La cartella è stata quindi ritenuta invalida per mancanza dell'atto presupposto notificato e per insufficiente motivazione. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23
Disciplina la costituzione delle parti nel processo tributario. La sua violazione non è stata ravvisata per la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore.
Codice di procedura civile, art. 269, comma 2
Il giudice non è obbligato in ogni caso a spostare l'udienza e autorizzare la chiamata del terzo; tale obbligo sussiste quando ricorre un litisconsorzio necessario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14, comma 3
La controversia tra contribuente e agente della riscossione per la mancata notificazione dell'atto presupposto non impone necessariamente la partecipazione dell'ente impositore nello stesso giudizio.
Codice di procedura civile, art. 102
Il litisconsorzio necessario ricorre solo quando la decisione deve essere pronunciata nei confronti di più parti. In questa fattispecie la Corte ha escluso che fosse necessario convenire congiuntamente agente della riscossione ed ente impositore.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Prevede gli obblighi dichiarativi in materia di TARSU. La Corte ha ritenuto che, in base agli elementi della cartella, la pretesa non derivasse da una semplice liquidazione del dichiarato, ma da un accertamento per il quale doveva essere provata la notificazione dell'atto presupposto.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti tributari. Il riferimento ad avvisi di accertamento non è sufficiente se tali atti non risultano notificati o non sono messi in condizione di essere conosciuti dal contribuente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, come avvenuto per Equitalia.
Massime di principio
- Quando il contribuente impugna una cartella sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di accertamento presupposto, può agire alternativamente contro l'agente della riscossione o contro l'ente impositore; normalmente non sussiste litisconsorzio necessario.
- L'agente della riscossione non può evitare le conseguenze processuali della mancata prova della notifica dell'atto presupposto limitandosi a indicare che la notifica compete all'ente impositore.
- Se dalla cartella risultano riferimenti ad avvisi di accertamento, sanzioni o interessi, ciò può dimostrare che la pretesa deriva da un accertamento e non da una mera liquidazione del dichiarato; in tal caso deve essere provata la notificazione dell'atto presupposto.
- La cartella deve consentire al contribuente di conoscere con precisione la pretesa tributaria e i relativi presupposti. Il semplice richiamo ad atti precedenti non basta se questi non sono stati validamente notificati o risultano altrimenti conoscibili.
- L'agente della riscossione può eventualmente rivalersi sull'ente impositore in un separato giudizio, purché lo abbia informato della controversia mediante litis denuntiatio; ciò non comporta automaticamente l'integrazione del contraddittorio nel processo promosso dal contribuente.
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