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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41676/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del Tribunale di Napoli, del compenso dovuto a una società per l'attività di custode giudiziario di un'imbarcazione sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale. La società ha proposto opposizione sostenendo che la somma liquidata fosse irrisoria e che dovesse tenersi conto del corrispettivo concordato con la proprietaria dell'imbarcazione per operazioni di alaggio e posizionamento nel piazzale, previste in un contratto rimasto ineseguito per l'incendio del bene. Ha inoltre dedotto l'erronea qualificazione del bene come natante e la conseguente erronea applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 265/2006, assumendo che si trattasse invece di una nave da diporto e che dovesse applicarsi l'art. 5 del medesimo decreto, che rinvia agli usi per la determinazione dell'indennità. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo irrilevante il contratto con la proprietaria e corretta l'applicazione delle tariffe giudiziarie. In cassazione la ricorrente ha censurato tale decisione, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la nullità del procedimento di opposizione per violazione del litisconsorzio necessario, poiché il ricorso in opposizione non era stato notificato anche al Ministero della Giustizia, parte necessaria nei giudizi di opposizione alla liquidazione dei compensi quando il relativo onere può gravare sull'erario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato e del procedimento di opposizione, perché il ricorso introduttivo non era stato notificato al Ministero della Giustizia, litisconsorte necessario insieme alla Procura della Repubblica nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Napoli e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché proceda a rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia. La Corte non è entrata nel merito delle censure relative alla quantificazione del compenso né alla qualificazione del bene.

Norme richiamate

  • art. 170, d.P.R. n. 115/2002

    "giudizio di opposizione al decreto di pagamento"

    L'opposizione al decreto di pagamento è un autonomo giudizio contenzioso civile; nel relativo procedimento le parti del processo in cui è stata resa l'attività remunerata sono litisconsorti necessari e l'omessa notifica a una di esse comporta nullità del procedimento e della decisione.

  • art. 2 D.M. n. 265/2006

    Richiamato dal giudice di merito come base per la liquidazione dell'indennità di custodia riferita ai natanti; la Corte non affronta il merito della sua applicazione, perché assorbito dalla nullità processuale.

  • art. 5 D.M. n. 265/2006

    Invocato dalla parte opponente per sostenere che, per le navi da diporto, l'indennità andasse determinata secondo gli usi; anche su tale profilo la Corte non si pronuncia nel merito.

  • d.P.R. n. 155/2002

    Nel testo è richiamato per errore materiale al posto del d.P.R. n. 115/2002; il riferimento sostanziale è alla disciplina delle spese di giustizia e dell'opposizione al decreto di pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento relativo a compensi per attività svolte in un processo, il procedimento è nullo se il ricorso e il decreto di comparizione non sono notificati a tutte le parti del processo nel quale l'attività è stata eseguita, perché tali soggetti sono litisconsorti necessari.
  • La nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua eccezione da parte dei litiganti.
  • Quando il pagamento richiesto può gravare sull'erario, il Ministero della Giustizia è parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione.
  • Se viene accertata la violazione del litisconsorzio necessario, la Cassazione deve cassare con rinvio al giudice di merito affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio, senza esaminare i motivi di merito assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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