Cassazione Penale, Sentenza n. 10396/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani per la violazione dell'obbligo di presentazione alla autorità di pubblica sicurezza (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011), contestando la violazione di legge e il vizio della motivazione in quanto l'elemento psicologico sarebbe stato presunto: il ritardo di soli 15 minuti sarebbe stato una mera dimenticanza prontamente sanata e non dimostrerebbe la volontà di trasgredire alle prescrizioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito. Ha confermato il principio che anche un ritardo minimo nell'obbligo di presentazione integra la violazione e che è sufficiente il dolo generico. Per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La violazione degli obblighi connessi a misure di prevenzione personali (es. obbligo di presentazione) costituisce reato; il ritardo nella firma presso l'autorità di pubblica sicurezza integra la contravvenzione
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per valutare l'eventuale esclusione della sanzione economica aggiuntiva
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015 (Fiaré)
Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895
Principio consolidato secondo cui il ritardo (anche di un'ora) nella presentazione integra il reato previsto dall'art. 75
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008 (Badaloni)
Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, P.G. in proc. Badaloni, Rv. 240456
Precedente che conferma che anche minimi ritardi possono integrare la violazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 (Confortino)
Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 - dep. 2017, Confortino, Rv. 270262
Affermato che per il reato di cui all'art. 75 è sufficiente il dolo generico; la giustificazione della dimenticanza non esclude la responsabilità
Massime di principio
- Il mancato rispetto dell'obbligo di presentazione alla autorità, anche se per un ritardo minimo, può integrare la contravvenzione prevista dall'art. 75 d.lgs. n. 159/2011
- L'elemento psicologico richiesto è il dolo generico: non è necessario provare una volontà specifica di eludere l'obbligo, il ritardo volontario o la trascuratezza possono essere sufficienti
- La giustificazione basata su una "dimenticanza" o sul breve ritardo non è automaticamente esonerativa: la dimenticanza può costituire la concreta manifestazione della violazione dell'obbligo
- In sede di cassazione il ricorso deve criticare in modo specifico e motivato le ragioni di fatto e di diritto contenute nella decisione impugnata; argomentazioni generiche o ripetitive rispetto al merito sono causa di inammissibilità
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, nei casi previsti, sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
- Per impugnare con efficacia è opportuno: a) indicare con precisione i vizi di diritto o di motivazione; b) proporre elementi di fatto nuovi o dimostrare l'errore nella valutazione probatoria; c) evitare formulazioni generiche o ripetitive
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