Cassazione Civile, Ordinanza n. 10699/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, quale fornitrice di gas metano per le utenze cittadine, aveva chiesto il rimborso di accise asseritamente versate in eccedenza nel periodo compreso tra novembre 1998 e dicembre 1999, sostenendo di aver applicato l’aliquota ordinaria anziché quella agevolata per usi industriali in esecuzione di indicazioni dell’Ufficio tecnico di finanza, poi rivelatesi errate alla luce della giurisprudenza che aveva riconosciuto ai ristoratori il diritto all’aliquota ridotta. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, la domanda era stata respinta in primo grado e in appello, poi più volte cassata e rinviata. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria aveva nuovamente rigettato l’appello ritenendo provata la traslazione dell’imposta sugli utenti, sulla base dei bilanci societari che iscrivevano le accise come costi di produzione e della circostanza che la società aveva emesso bollette recanti il maggiore importo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 19 del d.l. n. 688 del 1982, dell’art. 29 l. n. 428 del 1990, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la traslazione non era stata provata: l’inserimento contabile dei costi non basterebbe, occorrendo un accertamento effettivo e non meramente presuntivo del ribaltamento sugli utenti; inoltre l’indebito arricchimento non sarebbe stato dimostrato dall’amministrazione, cui spettava il relativo onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato i principi già enunciati in precedenza dalla stessa Cassazione: nelle richieste di rimborso di accisa armonizzata, l’avvenuta traslazione del tributo costituisce fatto impeditivo del diritto al rimborso e può essere provata dall’amministrazione anche per presunzioni, ivi compresa la produzione del bilancio d’esercizio, purché da esso emerga che l’imprenditore abbia tenuto conto degli esborsi nella determinazione del prezzo finale praticato all’utente. Nel caso concreto la Corte ha giudicato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una rivalutazione del compendio istruttorio e infondata la doglianza sulla violazione di legge, perché il giudice di rinvio aveva accertato in fatto che le accise erano state considerate come costo di produzione, che la società ne aveva tenuto conto nella formazione del prezzo e che aveva ribaltato il maggiore importo in bolletta. È stata altresì ritenuta corretta la valutazione sull’effettivo arricchimento, desunto dal pagamento delle bollette da parte degli utenti e dall’assenza di prova di un minor incasso. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 1982, n. 873
richiamato quale base normativa del regime del rimborso delle accise contestate
art. 29 della l. 29 dicembre 1990, n. 428
la traslazione dell’imposta integra fatto impeditivo del diritto al rimborso; l’amministrazione può provarla anche mediante presunzioni
art. 2729 c.c.
la prova presuntiva è ammissibile se fondata su elementi gravi, precisi e concordanti
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sui fatti impeditivi del diritto al rimborso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso
art. 384, comma 1, c.p.c.
richiamato per il principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di cassazione e vincolante nel rinvio
art. 2425 c.c.
richiamato in relazione allo schema del conto economico e all’iscrizione dei costi di produzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 29 l. n. 428 del 1990, come interpretato dalla Corte di giustizia UE 9 dicembre 2003, Commissione c. Italia, C-129/00
letto nel senso che l’avvenuta traslazione del tributo è fatto impeditivo e può essere dimostrata anche per presunzioni
Massime di principio
- Nel regime del rimborso di un’accisa armonizzata, la mancata traslazione del tributo non è elemento costitutivo della pretesa restitutoria; è invece la traslazione a costituire fatto impeditivo, la cui prova grava sull’amministrazione finanziaria.
- La prova della traslazione può essere fornita anche per presunzioni, mediante elementi contabili o bilanci d’esercizio, purché tali dati consentano di inferire che l’imprenditore abbia tenuto conto del tributo nel prezzo finale praticato all’utente.
- L’apprezzamento circa la sussistenza della traslazione e dell’effettivo arricchimento, quando fondato su una valutazione degli elementi di fatto, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una nuova rivalutazione del materiale probatorio.
- Ai fini dell’esclusione del rimborso non basta allegare astrattamente la traslazione: l’amministrazione deve dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, sia il ribaltamento dell’onere fiscale sia l’effettivo vantaggio patrimoniale derivante dal rimborso.
- L’iscrizione in bilancio di un onere come costo di produzione, se inserita nel contesto dell’attività dell’impresa e della bollettazione ai clienti, può costituire indice idoneo della traslazione dell’imposta e del relativo arricchimento.
- rami
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