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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3850/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sinteco impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo e l'aveva condannata a restituire a Ferrovie Emilia-Romagna le somme riscosse da Equitalia. Il ricorso denunciava, in sintesi: (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 161, 168 e 169 l.f. e dell'art. 1189 c.c., sostenendo che, dopo la riforma del 2012 (con pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese), il pignoramento e il pagamento sarebbero stati contrari al divieto di proseguire esecuzioni e quindi privi di efficacia liberatoria; (ii) mancato esame di questioni di incostituzionalità dell'art. 169 l.f.; (iii) omissione di valutazione della circostanza della pubblicazione della domanda di concordato il 25 giugno 2013. In pratica, la ricorrente sosteneva che, dato il regime pubblicitario introdotto, il pagamento a favore di Equitalia non avrebbe dovuto essere liberatorio e avrebbe dovuto essere restituito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non mettevano in discussione una delle autonome e decisive rationale della sentenza impugnata (ossia che la nullità del pignoramento avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione all'esecuzione da parte del terzo pignorato e che, in ogni caso, il pagamento non aveva leso la par condicio creditorum per il carattere privilegiato del credito). Nel merito, la Corte ha affermato e chiarito il principio di diritto secondo cui, nella disciplina del concordato preventivo, essendo vigente uno "spossessamento attenuato" (il debitore conserva l'amministrazione del patrimonio sotto la vigilanza del commissario), il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito a un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato è legittimo e può avere efficacia liberatoria; inoltre va distinta la fattispecie in cui l'ordinanza di assegnazione sia anteriore o successiva alla pubblicazione della domanda di concordato (se l'assegnazione è anteriore alla trascrizione, il pagamento libera e il creditore mantiene la somma; se l'assegnazione è successiva alla trascrizione, il creditore deve restituire la somma alla massa). La Corte ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 168 legge fallimentare

    dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

    Blocca l'inizio o la prosecuzione delle esecuzioni individuali dal momento della pubblicazione della domanda di concordato; tuttavia la Corte distingue tra situazioni in cui l'esecuzione presso terzi è già conclusa con ordinanza di assegnazione anteriore alla pubblicazione (effetti rimangono) e casi in cui l'ordinanza interviene dopo la pubblicazione (potenziale obbligo di restituzione alla massa).

  • art. 161, comma 5 legge fallimentare (novella 2012)

    la domanda di concordato è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

    Ha introdotto un requisito di pubblicità che rende opponibile ai terzi l'esordio della procedura concordataria; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale novità non sovverta la logica che distingue la disciplina del concordato da quella del fallimento riguardo all'efficacia dei pagamenti.

  • art. 44 legge fallimentare

    tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori

    Norma tipica del fallimento che riflette lo 'spossessamento' pieno: la Corte osserva che l'art. 44 trova applicazione nel fallimento ma non nel concordato, poiché nel concordato non opera lo stesso spossessamento e il curatore non subentra nella titolarità dei beni.

  • art. 169 legge fallimentare

    Regola effetti del concordato richiamando alcune disposizioni fallimentari ma non l'art. 44; la Corte spiega che tale omissione è coerente con il diverso meccanismo del concordato (spossessamento attenuato) e non indica un vizio di costituzionalità.

  • art. 173 legge fallimentare

    Prevede la sanzione di dichiarazione di fallimento per atti compiuti dal debitore diretti a frodare i creditori; la Corte segnala che i pagamenti nel concordato sono leciti salvo che configurino frode rilevabile secondo questo articolo.

  • art. 42 e art. 43 legge fallimentare

    Articoli che nel fallimento determinano lo spossessamento sostanziale e processuale del fallito; la loro presenza giustifica l'applicazione dell'art. 44 nel fallimento e l'assenza di applicazione nel concordato, dove lo spossessamento è attenuato.

  • art. 167 legge fallimentare

    Stabilisce che il debitore in concordato conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario: fondamento della 'spossessazione attenuata' contrastata con il regime fallimentare.

  • art. 553 c.p.c. (ordinanza di assegnazione)

    L'ordinanza di assegnazione in espropriazione presso terzi ha natura liquidativa e satisfattiva e, se intervenuta anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato, segna il momento finale dell'espropriazione; il relativo pagamento può essere liberatorio per il debitor debitoris.

  • art. 533 c.p.c.

    Riguarda l'esecuzione presso terzi e l'assegnazione; la Corte distingue effetti a seconda della tempistica rispetto alla pubblicazione della domanda di concordato.

  • art. 615 c.p.c.

    Strumento processuale che il terzo pignorato può utilizzare per opporsi al precetto/pignoramento se ritiene venuto meno l'obbligo di pagare (es.: per effetto della procedura concorsuale). La Corte ha richiamato che l'assenza di opposizione all'esecuzione ha contribuito a stabilizzare il pagamento.

  • art. 1189 c.c.

    Principio civilistico dell'effetto liberatorio del pagamento: la ricorrente contestava che potesse trovare applicazione; la Corte ha comunque confermato la rilevanza pratica dell'effetto liberatorio nei casi compatibili con la disciplina concordataria e temporale.

  • art. 187-bis disposizioni attuative c.p.c.

    Richiamato in merito agli effetti dell'ordinanza di assegnazione; conferma che l'ordinanza, se intervenuta prima della pubblicazione, mantiene i suoi effetti.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, comma 1, lett. b, n. 3

    Norma che ha introdotto la pubblicità della domanda di concordato nel Registro delle imprese; la Corte ha valutato che la novità non muta il principio fondamentale che distingue concordato e fallimento sotto il profilo dell'efficacia dei pagamenti.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra fallimento e concordato: nel fallimento opera lo 'spossessamento' pieno (artt. 42-44 l.f.) con inefficacia dei pagamenti post-dichiarazione; nel concordato opera uno 'spossessamento attenuato' (art. 167 l.f.) e i pagamenti non sono automaticamente inefficaci.
  • La tempistica è cruciale: occorre verificare se il pignoramento e, soprattutto, l'ordinanza di assegnazione siano intervenuti prima o dopo la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese; gli effetti (liberatorio o obbligo di restituzione alla massa) dipendono da questa sequenza.
  • Se l'esecuzione presso terzi si è già conclusa con ordinanza di assegnazione anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato, il pagamento al creditore assegnatario può avere efficacia liberatoria per il debitor debitoris.
  • Se l'ordinanza di assegnazione interviene dopo la pubblicazione della domanda di concordato, il creditore che ha incassato può essere tenuto a restituire la somma alla massa concordataria.
  • Il terzo pignorato o chiunque ritenga illegittima la prosecuzione dell'esecuzione (per effetto della procedura concordataria) deve tempestivamente proporre opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) per tutelarsi; l'assenza di opposizione può stabilizzare il pagamento.
  • I pagamenti compiuti per frodare i creditori restano sanzionabili (anche con la dichiarazione di fallimento ex art. 173 l.f.); occorre valutare sempre la sussistenza di elementi di mala fede o predazione della par condicio creditorum.
  • Per i creditori privilegiati (es. crediti tributari), la percezione delle somme può essere meno lesiva della par condicio creditorum e influire sulla valutazione dell'efficacia del pagamento.

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