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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3784/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Deutsche Bank impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto che, pur essendo certe ed esistenti le cessioni di crediti operate con contratti di factoring (con notifica/accettazione alla ASL), la loro opponibilita' al fallimento del cedente richiedesse comunque la prova del pagamento, anche parziale, del corrispettivo (interpretando l'art.5 L.52/1991 in combinato con l'art.7). DB sosteneva invece che l'art.5 prevede modalita' alternative di opponibilita' (pagamento con data certa OPPURE notifica/accettazione ai sensi del codice civile) e che la Corte d'appello aveva illegittimamente fatto dipendere l'opponibilita' dal pagamento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale quanto al primo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della Corte d'appello che aveva fatto del pagamento la condizione necessaria in tutti i casi. La Corte ha precisato che l'art.5 L.52/1991 introduce una modalita' aggiuntiva di opponibilita' (il pagamento con data certa) senza escludere le modalita' ordinarie previste dal codice civile (notifica/accettazione ai sensi degli artt.1264-1265 e 2914 c.c.). L'art.7 riguarda specificamente l'azione revocatoria (con la richiesta, tra l'altro, della prova della scientia decoctionis) e non puo' essere esteso a mutare la regola generale dell'art.5. Sono stati dichiarati inammissibili gli altri motivi e i ricorsi incidentali. Il giudizio e' stato cassato in relazione e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese; inoltre e' stato disposto il regime relativo al contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Legge sul factoring) - art. 3

    Definisce l'ambito della cessione in massa di crediti d'impresa; la Corte ha esaminato la distinzione tra crediti esistenti e crediti futuri ai fini dell'opponibilita'.

  • Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Legge sul factoring) - art. 5

    art. 5, comma 1 e comma 2

    Stabilisce due modalita' alternative di opponibilita' ai terzi delle cessioni in massa: (1) se il cessionario ha pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo con data certa la cessione e' opponibile anche al fallimento; (2) e' comunque salva la facolta' per il cessionario di rendere opponibile la cessione nei modi previsti dal codice civile (notifica/accettazione). La Cassazione ha chiarito che l'art.5 non esclude le modalita' ordinarie di opponibilita'.

  • Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Legge sul factoring) - art. 7

    Regola l'azione revocatoria del fallimento verso le cessioni operate nell'anno anteriore al fallimento; richiede la prova del pagamento con data certa e, per l'esercizio dell'azione, la prova della scientia decoctionis (conoscenza dello stato di insolvenza) del cessionario. La Corte ha precisato che l'art.7 disciplina una fattispecie speciale (revocatoria) e non puo' dettare la regola generale sull'opponibilita'.

  • Codice civile - art. 1264

    Disciplina l'efficacia della cessione nei confronti del debitore; rimane rilevante la regola dell'accettazione del debitore per l'opponibilita' della cessione.

  • Codice civile - art. 1265

    Prevede la notificazione o l'accettazione come modalita' di perfezionamento/ opponibilita' della cessione; la Cassazione ha confermato che detta modalita' resta alternativa e valida rispetto al criterio del pagamento previsto dall'art.5 L.52/1991.

  • Codice civile - art. 2914

    Riferimento alla disciplina della notificazione della cessione e alla sua efficacia verso terzi; articolo richiamato per confermare le modalita' ordinarie di opponibilita'.

  • Legge fallimentare - art. 67

    Regola l'azione revocatoria fallimentare; i principi generali dell'art.67 sono stati considerati dalla giurisprudenza in combinazione con la legge sul factoring per valutare la possibile inefficacia di pagamenti eseguiti con scientia decoctionis.

  • Legge fallimentare - art. 45

    Richiamato nei confronti della disciplina della opponibilita' mediante notificazione anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento; fa parte del quadro normativo di riferimento sulle opposizioni dei terzi.

  • Codice di procedura civile - art. 360

    art. 360 cod. proc. civ. (motivi per ricorso in Cassazione)

    Norma che delimita i motivi di legittimita' utilizzati nel ricorso; la Corte ha esaminato i motivi proposti (n.3 per vizio di diritto e n.4 per vizi di motivazione) e dichiarato inammissibili alcuni di essi per difetto di specificazione o per sindacato di merito.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. civ. - art. 123-bis

    art. 123-bis disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo relativo all'acquisizione del fascicolo d'ufficio in appello; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la parte non aveva prodotto la documentazione o dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di deposito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13

    art. 13, comma 1 (e 1-bis)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti incidentali, del versamento aggiuntivo pari a quanto dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La cessione in massa di crediti d'impresa disciplinata dalla L.52/1991 puo' essere resa opponibile ai terzi in due modalita' alternative: mediante pagamento del corrispettivo con data certa (art.5) OPPURE mediante le modalita' ordinarie del codice civile (notifica/accettazione ex artt.1264-1265 e 2914 c.c.).
  • L'art.7 L.52/1991 disciplina una fattispecie speciale (azione revocatoria in caso di pagamento anteriore al fallimento) e richiede la prova della scientia decoctionis: non puo' essere interpretato come regola generale che escluda sempre l'opponibilita' in assenza di pagamento.
  • Per i crediti gia' esistenti e identificabili al momento della cessione, la notifica di data certa o l'accettazione del debitore, corredata dalla documentazione che renda i crediti riconoscibili, e' sufficiente a rendere opponibile la cessione al fallimento, anche in assenza di pagamento del corrispettivo.
  • Per crediti 'meramente eventuali' (non ancora sorti al momento della cessione), l'opponibilita' richiede regole piu' stringenti: notificazione/accettazione successiva alla venuta in essere del credito o pagamento del corrispettivo con data certa, secondo i casi.
  • In sede di appello l'onere di produrre documenti di parte incombe alla parte che li invoca; il giudice d'appello non e' tenuto a ricostruire d'ufficio documenti non depositati se la parte non dimostra di aver adempiuto alle formalita' previste per il deposito o ottenuto copia dagli uffici.
  • Quando il curatore propone azione revocatoria ex art.67 L.fall. richiede prova del pagamento con data certa e della conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza; tale rischio non impedisce pero' l'uso alternativo del criterio dell'art.5 per ottenere opponibilita'.

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