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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3834/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sul pagamento di C 142.386,10 effettuato da Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. in favore di Equitalia Centro S.p.A. a seguito di decreto ingiuntivo. Sinteco contestava l'efficacia liberatoria del pagamento sostenendo che, essendo in corso la procedura di concordato preventivo (con le relative discipline di improcedibilità/nullità ex art. 168 l.f.), il pignoramento e il pagamento dovevano considerarsi effettuati in mala fede e privi di effetto liberatorio, alla luce anche della riforma del 2012 che ha imposto la pubblicità della domanda di concordato nel Registro delle imprese. In sede di cassazione Sinteco ha inoltre sollevato profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art.169 l.f. e dedotto che la pubblicazione della domanda (25/06/2013) avrebbe reso opponibile la procedura ai terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su due ragioni autonome e sufficienti: (i) l'applicazione di precedenti principi di questa Corte; (ii) il fatto che la nullità/improcedibilità del pignoramento doveva essere fatta valere mediante opposizione all'esecuzione, cosa che Sinteco non aveva compiuto, con conseguente stabilizzazione del pagamento e effetto liberatorio, inoltre non risultando lesa la par condicio creditorum (Equitalia vantava credito privilegiato). Poiché Sinteco non ha specificamente censurato la seconda autonoma ratio decidendi, il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate indicativamente in C 7.200,00 per ciascuna controricorrente, oltre oneri e percentuale forfettaria) e al versamento dei contributi ex d.P.R. n.115/2002, art.13, co.1-quater.

Norme richiamate

  • art. 44 legge fallimentare (l.f.)

    Riferimento alla disciplina della dichiarazione di concordato e alle classi di creditori; la Corte ha valutato l'ammissibilità del credito di Equitalia alla classe che prevedeva il totale soddisfacimento.

  • art. 161 legge fallimentare (l.f.)

    Richiamato insieme ad altre norme fallimentari nell'ambito della disciplina delle azioni e dei rapporti nella procedura concordataria; utilizzato per inquadrare l'effetto delle procedure concorsuali sui crediti.

  • art. 168 legge fallimentare (l.f.)

    Norma sulla improcedibilità/nullità degli atti esecutivi dopo l'apertura della procedura concordataria: la Corte territoriale l'ha interpretata come previsione di efficacia relativa circoscritta ai creditori della procedura, e la Cassazione ha ritenuto che la sua tutela debba essere fatta valere nell'ambito dell'esecuzione (opposizione all'esecuzione).

  • art. 169 legge fallimentare (l.f.)

    Richiamato nel ricorso con contestazione di compatibilità costituzionale per non avere rinviato al secondo comma dell'art.44; la Corte di cassazione non ha affrontato nel merito la questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 1189 codice civile (c.c.)

    Principio dell'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'art.1189 c.c. al pagamento effettuato da Ferrovie, considerandolo liberatorio salvo mala fede del creditore, che nel caso non era stata dimostrata.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater

    Norma procedurale relativa al contributo unificato: la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato dal debitore a favore del creditore che agisce in esecuzione può avere effetto liberatorio se il terzo interessato (es. società in concordato) non propone tempestiva opposizione all'esecuzione; l'eccezione di improcedibilità/nullità deve essere fatta valere nel processo esecutivo.
  • La disciplina dell'improcedibilità/nullità degli atti dopo l'apertura della procedura concorsuale (art.168 l.f.) è rilevante nei rapporti tra creditori e procedura; la sua efficacia verso terzi può dipendere dalla pubblicità della domanda di concordato, ma la mancata opposizione all'esecuzione può stabilizzare gli effetti degli atti.
  • La pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese aumenta l'opponibilità ai terzi, ma non annulla automaticamente i pagamenti ricevuti da un creditore salvo prova di mala fede del creditore o di lesione della par condicio creditorum.
  • In sede di impugnazione (anche per cassazione), se la sentenza impugnata è sorretta da più ragioni autonome, il ricorrente deve censurare specificamente tutte le ratio decisive; la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
  • La soccombenza comporta condanna alle spese; in casi particolari sono applicabili maggiorazioni del contributo unificato secondo la normativa vigente (D.P.R. n.115/2002).

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