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Sentenza

Sentenza n. 1083/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza: della sentenza n. 200/2025, RG 636/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2025 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 05/11/2025.

Giustizia amministrativa202600439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, n. 200/2025 del 10 ottobre 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici accertati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza lamentando che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del giudice del lavoro, notificata il 5 novembre 2025 e divenuta definitiva, che le riconosceva il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e ordinava l’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. Ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e fondato, poiché il giudicato non era stato eseguito e l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, con 120 giorni per provvedere e con poteri di adottare gli atti necessari all’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L’azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione, ove tale termine sia maturato prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Per agire in ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento, deve essere decorso, prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando un giudicato che riconosce una pretesa pecuniaria non è stato eseguito e l’Amministrazione, pur costituita, non contesta la spettanza né l’azionabilità del credito, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inadempimento e ordinare l’integrale esecuzione del titolo, detratte le somme eventualmente già pagate.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine fissato per adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone modalità di attivazione, termine per provvedere e poteri necessari all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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