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Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 10 del 6 maggio 2026 e successiva ordinanza n. 13 del 5 giugno 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato le ordinanze sindacali chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia. Dal testo emerge soltanto che la ricorrente ha dedotto vizi di legittimità avverso i provvedimenti e ha prospettato un danno di natura patrimoniale derivante dalla loro esecuzione. Non sono specificate le singole censure articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che i provvedimenti impugnati non risultassero prima facie inficiati dai vizi dedotti e, in particolare, che apparissero sussistenti i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente. Ha inoltre ritenuto prevalenti, nella fase cautelare, le esigenze di tutela della pubblica incolumità perseguite dalle ordinanze. Il danno dedotto è stato qualificato come meramente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro nell’eventualità di un successivo accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • ordinanze contingibili e urgenti

    Il giudice ha ritenuto prima facie sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere sindacale contingibile e urgente, senza ulteriori specificazioni normative nel testo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un’ordinanza contingibile e urgente può essere negata quando il provvedimento non appaia prima facie viziato e risultino prevalenti le esigenze di tutela della pubblica incolumità perseguite dall’amministrazione.
  • Il danno meramente patrimoniale, in quanto astrattamente ristorabile mediante risarcimento, non è di per sé sufficiente a fondare il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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