Ordinanza n. 1561/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il rigetto della domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita previsto dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. La questione evidenziata dal giudice riguarda la valutazione del corso seguito dal ricorrente: l’amministrazione lo avrebbe ritenuto organizzato da una società di consulenza, anziché dall’Università degli studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara, con conseguente ritenuta inosservanza del requisito previsto dall’art. 179-ter, comma 5, lett. c), disp. att. c.p.c. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia né ha espressamente concesso o negato la sospensione dell’atto. Ha ritenuto che le ragioni del ricorrente fossero meglio tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 21 ottobre 2026. Ha inoltre disposto un’integrazione istruttoria, ordinando al Ministero della giustizia di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione illustrativa sulla procedura seguita per l’iscrizione all’elenco, con particolare riguardo agli elementi sulla base dei quali il corso è stato attribuito alla società di consulenza e non all’università, e quindi ritenuto contrario al requisito dell’art. 179-ter, comma 5, lett. c), disp. att. c.p.c. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 179-ter disp. att. c.p.c.
Disciplina l’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita e, al comma 5, lett. c), costituisce il requisito applicato dall’amministrazione per valutare il corso seguito dal ricorrente.
art. 179-ter, comma 5, lett. c), disp. att. c.p.c.
È indicato come parametro rispetto al quale l’amministrazione ha ritenuto non conforme il corso seguito dal ricorrente; il TAR ha chiesto di chiarire gli elementi posti a fondamento di tale valutazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente, quando ciò sia ritenuto maggiormente tutelante, la sollecita fissazione della discussione di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito del 21 ottobre 2026, senza definire la domanda cautelare con una sospensione dell’atto.
Massime di principio
- Quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può avvalersi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare direttamente la discussione della causa, senza adottare una sospensione dell’atto impugnato.
- Ai fini del controllo giudiziale sul rigetto di una domanda di iscrizione in un elenco professionale, l’amministrazione deve illustrare la procedura seguita e gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione negativa del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
- Quando la legittimità del diniego dipende dall’attribuzione dell’organizzazione di un corso a un soggetto anziché a un’università, l’amministrazione deve specificare gli elementi istruttori e motivazionali che giustificano tale qualificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →