Cassazione Penale, Sentenza n. 14036/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la cessazione dell'efficacia di una misura cautelare (ordinanza nell'operazione "Propaggine") per effetto della retrodatazione della sua efficacia ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. I difensori sostenevano che i fatti contestati nelle due ordinanze (procedimento "Enclave" e procedimento "Propaggine") erano connessi e che la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. era già emersa nell'indagine "Enclave", per cui la seconda ordinanza avrebbe dovuto vedere la sua efficacia retrodatata. Denunciavano inoltre vizio di motivazione per mancata valutazione degli atti e delle dichiarazioni (tra cui la deposizione del maresciallo Currenti) che avrebbero dimostrato la conoscenza dell'indagine "Propaggine" al momento della prima ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente una mera riproposizione delle stesse doglianze già svolte in appello e disattese dal Tribunale con motivazione congrua. Il Tribunale aveva correttamente valutato l'assenza di connessione qualificata tra i due procedimenti e la mancata "desumibilità" dagli atti del primo procedimento degli elementi giustificativi della seconda ordinanza. Ha inoltre confermato la valutazione sulla persistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa, rilevando l'assenza di elementi specifici idonei a dimostrare la cessazione dei legami associativi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e al versamento, in via equitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, c.p.p.
Riferimento alla norma sulla decorrenza dei termini della custodia cautelare; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ne limita l'applicazione quando le seconde ordinanze riguardano fatti non connessi e gli elementi erano già desumibili dal primo procedimento.
art. 416-bis c.p.
Delitto contestato nella seconda ordinanza (associazione di tipo mafioso); la Corte valuta la permanenza della partecipazione e la necessità di elementi specifici per ritenere che la contestazione fosse già desumibile dal primo procedimento.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento al reato legato alla prima ordinanza (disciplina degli stupefacenti) nell'ambito del procedimento "Enclave"; usato per evidenziare la differenza di oggetto tra i procedimenti.
art. 512-bis c.p.
Citato tra le imputazioni del primo procedimento per sottolineare la diversità di fattispecie contestate tra i due procedimenti.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 408 del 2005
Richiamata per il principio che impedisce l'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. quando le seconde misure riguardano fatti diversi non connessi, pur essendo gli elementi già desumibili al momento della prima ordinanza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 14535/2006 e successive)
Richiamo dei precedenti di legittimità che chiariscono i presupposti per la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra procedimenti distinti (necessità di connessione o condizioni particolari quali stessa autorità e scelta del pubblico ministero).
art. 335 c.p.p. (menzionato nella giurisprudenza)
Richiamato come parametro giurisprudenziale: la mera iscrizione della notizia di reato o l'esistenza di intercettazioni autorizzate non è automaticamente idonea a dimostrare la conoscibilità degli elementi per retrodatare una misura.
Massime di principio
- La retrodatazione dell'efficacia di una seconda misura cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p.) fra procedimenti distinti richiede una connessione qualificata dei fatti oppure che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero già chiaramente desumibili dagli atti del primo procedimento al momento dell'emissione della prima ordinanza.
- La mera conoscenza dell'esistenza di un'altra indagine o la presenza di accenni informativi non è sufficiente a dimostrare la "desumibilità" degli elementi necessari per contestare la diversa fattispecie già nel primo procedimento.
- In Cassazione non sono ammissibili ricorsi che ripropongono generiche doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito; il ricorso deve evidenziare specifici profili di illegittimità o vizio di motivazione non affrontati dal giudice.
- Per contestare la persistenza della partecipazione a un'associazione (es. art. 416-bis) la difesa deve fornire elementi concreti e specifici volti a dimostrare la cessazione dei legami associativi; l'assenza di tali elementi consente al giudice di ritenere la permanenza dell'attualità del reato.
- Quando i procedimenti sono seguiti da diversi organi inquirenti, la separazione delle indagini e la mancata inclusione di contestazioni in una delle ordinanze possono essere compatibili con l'assenza di retrodatazione, salvo prova che la scelta sia stata esclusivamente frutto di scarsa diligenza dell'autorità inquirente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →