Ordinanza n. 3787/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 125263 del 26.05.2026 - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo non dimostrato un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile. Poiché mancava il requisito del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris relativo alla legittimità del diniego ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata comunicata la conclusione negativa del procedimento relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per la specializzazione sul sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nell'istanza cautelare ha dedotto l'esigenza di evitare un pregiudizio grave e irreparabile, producendo un contratto di insegnamento. Il TAR ha rilevato che tale contratto era scaduto l'8 giugno 2026 e che non era stata provata la titolarità di un contratto di insegnamento ancora in corso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pericolo imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile
La tutela cautelare richiede la sussistenza del periculum in mora, consistente in un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito è superfluo esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la mancata prova di un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile comporta il rigetto della domanda cautelare, anche senza esaminare il fumus boni iuris.
- La produzione di un contratto di insegnamento già scaduto non dimostra, di per sé, la sussistenza di un pregiudizio cautelare attuale e imminente derivante dal diniego di riconoscimento di un titolo o di una formazione professionale conseguita all'estero.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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