Parere n. 1099/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal sottotenente del ruolo d’onore dell’Esercito Italiano -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento M_D AB05933 REG2023 0728163 del 7 dicembre 2023 con cui è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore nel ruolo d’onore e del verbale n.10 dell’8 novembre 2023 della Commissione ordinaria di avanzamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 7 dicembre 2023 che ha giudicato il ricorrente non idoneo all’avanzamento al grado di tenente nel ruolo d’onore e del verbale della Commissione ordinaria di avanzamento dell’8 novembre 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, sottotenente iscritto nel ruolo d’onore dell’Esercito Italiano, ha contestato il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione errata, contraddittoria e perplessa. In particolare, ha sostenuto che la Commissione non avrebbe considerato adeguatamente i giudizi positivi espressi dai superiori nelle schede valutative, che non risultavano precedenti giudizi negativi o inferiori alla media e che il giudizio collegiale non sarebbe stato preceduto da un’adeguata istruttoria. La questione centrale riguarda i presupposti dell’avanzamento nel ruolo d’onore e i limiti del sindacato sull’apprezzamento discrezionale e tecnico della Commissione di avanzamento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Ha chiarito che, ai sensi degli artt. 1314-1318 e 1316 del codice dell’ordinamento militare, il decorso dell’anzianità nel ruolo d’onore consente l’avvio della valutazione, ma non comporta una promozione automatica. Anche nel ruolo d’onore è necessario accertare il possesso dei requisiti per il grado superiore, con esclusione del solo requisito dell’idoneità fisica. Il grado conseguito nel ruolo d’onore è effettivo e può rilevare ai fini del richiamo in servizio ai sensi dell’art. 804 del codice dell’ordinamento militare. La Commissione dispone di un apprezzamento discrezionale e tecnico, sindacabile soltanto in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti, irragionevoli o tali da evidenziare un vizio della funzione. Nel caso concreto non sono emersi tali vizi: la motivazione della Commissione è stata ritenuta sufficiente a esprimere una valutazione complessiva sui precedenti di carriera, sull’assolvimento delle funzioni del grado e sui requisiti morali, caratteriali e professionali. Il parere è pertanto nel senso del rigetto del ricorso.
Osservazioni
Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione del giudizio di non idoneità
Le censure sono infondate. La Commissione ha effettuato una valutazione collegiale della documentazione caratteristica e matricolare e ha motivato il giudizio negativo richiamando i precedenti di carriera, l’assolvimento non più che soddisfacente delle funzioni del grado e l’assenza dei requisiti morali, caratteriali e professionali necessari per il grado superiore.
Limiti del sindacato sul giudizio della Commissione di avanzamento
Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica. Il sindacato è limitato alla verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti e può condurre all’annullamento soltanto in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, non riscontrate nel caso concreto.
Norme richiamate
artt. 1314-1318 c.o.m.
disciplina specifica per il Ruolo d’onore
La permanenza nel ruolo d’onore e il decorso dell’anzianità consentono la valutazione per l’avanzamento, ma non determinano automaticamente la promozione.
art. 1316 c.o.m.
I militari del ruolo d’onore che maturano il requisito dell’anzianità sono valutati dagli organi competenti senza determinazione di aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell’idoneità fisica; restano necessari gli altri requisiti per il passaggio al grado superiore.
art. 804 c.o.m.
Il grado acquisito nel ruolo d’onore è effettivo, poiché individua il grado con il quale l’ufficiale può essere richiamato in servizio in casi particolari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2003, n. 4722
Richiamato per il principio secondo cui la disciplina dell’avanzamento predetermina gli elementi di giudizio e i caratteri di massima, mentre il sindacato giurisdizionale resta limitato ai vizi macroscopici della funzione valutativa.
Massime di principio
- Nel ruolo d’onore, il maturare dell’anzianità prevista dalla legge abilita alla valutazione per l’avanzamento, ma non attribuisce automaticamente il diritto alla promozione al grado superiore.
- L’avanzamento nel ruolo d’onore prescinde dal requisito dell’idoneità fisica, ma resta subordinato all’accertamento degli altri requisiti morali, caratteriali, professionali e di carriera richiesti per il grado superiore.
- Il grado conseguito nel ruolo d’onore è effettivo e non meramente onorifico, anche perché può individuare il grado con il quale l’ufficiale può essere richiamato in servizio nei casi previsti dalla legge.
- I giudizi delle Commissioni militari di avanzamento costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto quando risultino manifestamente incoerenti, irragionevoli o macroscopicamente illogici, tali da evidenziare un vizio della funzione.
- La presenza di giudizi positivi espressi dai superiori non impedisce alla Commissione di avanzamento di formulare un giudizio complessivo negativo, purché la valutazione collegiale sia coerente con la documentazione esaminata e adeguatamente motivata.
Rigetto del ricorso straordinario contro la non idoneità all’avanzamento nel ruolo d’onore
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un sottotenente del ruolo d’onore dell’Esercito Italiano contro il Ministero della difesa. Il ricorso riguardava il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di tenente e il verbale della Commissione ordinaria di avanzamento.
Fatti e svolgimento della vicenda
Il ricorrente, già promosso sottotenente di complemento nell’Arma del genio, era stato collocato in congedo assoluto per inidoneità fisica dipendente da causa di servizio e successivamente iscritto nel ruolo d’onore con il grado di sottotenente. Dopo il decorso di cinque anni di permanenza nel ruolo, è stato sottoposto a scrutinio per l’avanzamento al grado di tenente.
La Commissione ordinaria di avanzamento, nella seduta dell’8 novembre 2023, lo ha giudicato non idoneo. La motivazione ha fatto riferimento all’assenza di precedenti di carriera tali da consentire la promozione, all’assolvimento non più che soddisfacente delle funzioni del grado rivestito e al mancato possesso complessivo dei requisiti morali, caratteriali e professionali necessari per il grado superiore.
Censure del ricorrente
Il ricorrente ha lamentato:
- difetto di istruttoria;
- travisamento dei fatti;
- motivazione errata, contraddittoria e perplessa;
- mancata considerazione dei giudizi positivi espressi dai diretti superiori;
- assenza di precedenti giudizi negativi o inferiori alla media;
- contraddittorietà e insufficienza del giudizio negativo della Commissione.
Il Ministero della difesa ha concluso per il rigetto del ricorso.
Disciplina dell’avanzamento nel ruolo d’onore
La Sezione ha richiamato gli artt. 1314-1318 del codice dell’ordinamento militare, secondo cui i militari iscritti nel ruolo d’onore possono essere valutati per l’avanzamento dopo il compimento del periodo di anzianità previsto dalla legge e della permanenza minima nel ruolo.
Ai sensi dell’art. 1316 del codice dell’ordinamento militare, la valutazione avviene senza necessità di determinare l’aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell’idoneità fisica. Tale deroga, tuttavia, non elimina la necessità di verificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l’avanzamento.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il decorso del tempo costituisce soltanto il presupposto per sottoporre l’interessato a valutazione e non comporta una promozione automatica. Il grado acquisito nel ruolo d’onore è inoltre effettivo e non meramente onorifico, potendo rilevare ai fini del richiamo in servizio nei casi particolari previsti dall’art. 804 del codice dell’ordinamento militare.
Limiti del sindacato sulla Commissione di avanzamento
I giudizi delle Commissioni militari di avanzamento sono espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo può verificare la logicità e la razionalità dei criteri seguiti, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo amministrativo competente.
Secondo il principio richiamato dalla Sezione, il sindacato giurisdizionale è possibile soltanto quando la valutazione sia manifestamente incoerente, irragionevole o macroscopicamente illogica, in modo da evidenziare un vizio della funzione. È inoltre necessario che la Commissione operi sulla base degli elementi di giudizio previsti dalla disciplina e dei caratteri di massima predeterminati.
Applicazione al caso concreto
La Sezione ha ritenuto che la Commissione avesse esaminato collegialmente la documentazione caratteristica e matricolare e che la motivazione del giudizio negativo fosse idonea a rappresentare le ragioni della non idoneità.
La circostanza che i superiori avessero espresso giudizi positivi non impediva alla Commissione di formulare una valutazione complessiva diversa, purché coerente con gli atti e non affetta da manifesta illogicità. Nel caso esaminato non sono stati riscontrati né il dedotto difetto di istruttoria né il travisamento dei fatti, né una motivazione contraddittoria o perplessa.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel parere, in applicazione della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali e sanitari.
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