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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9862/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Khan impugnava la decisione di consegna per mandato di arresto europeo emesso il 10/12/2021 in esecuzione di una condanna in contumacia del Tribunale penale di Parigi (14/12/2014) a 30 mesi di reclusione per reati di importazione, detenzione, acquisto, trasporto, offerta e cessione di sostanze stupefacenti. Deduceva violazione dell'art. 2 della legge 69/2005 lamentando che dal mandato di arresto europeo non risultava che fosse stato effettivamente informato del procedimento (notifiche, modalità e possibilità di impugnazione non chiarite) e sosteneva che la circostanza dell'avere ricevuto una telefonata non garantiva conoscenza. Contestava inoltre il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare con i domiciliari (artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p.), sostenendo idoneità dell'alloggio indicato, adeguatezza della misura alternativa e assenza di concreto pericolo di fuga in presenza di radicamento familiare e documentazione reddituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che aveva disposto la consegna, osservando che la condanna in absentia non impedisce l'esecuzione del mandato d'arresto europeo quando l'imputato si sia volontariamente reso irreperibile fuggendo all'estero o quando l'ordinamento dello Stato emittente prevede la possibilità di un nuovo processo o di impugnazione che consenta il riesame nel merito (sulla base dell'art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge 69/2005 e dell'art. 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (Melloni, Tupikas, TR, IR) e la costante giurisprudenza nazionale che ammette la consegna in questi casi. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo relativo alla misura cautelare fosse divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila a favore della Cassa (prevista dalla sentenza).

Norme richiamate

  • legge 69/2005, art. 2

    Richiamata dal ricorrente in ordine a garanzie procedurali e modalità di notifica; la Corte ha ritenuto le informazioni fornite dal MAE e la normativa recepita compatibili con l'esecuzione quando sussistono le condizioni previste dalla decisione quadro.

  • legge 69/2005, art. 6, comma 1-bis, lett. d)

    art. 6, comma 1-bis, lett. d)

    Prevede l'ipotesi in cui l'interessato non abbia ricevuto personalmente la notifica ma sarà informato dopo la consegna e potrà ottenere un nuovo processo o proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione al caso di specie.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis, par. 1

    art. 4-bis, par. 1, lett. a)-d)

    Individua i casi in cui l'esecuzione del MAE è obbligatoria anche in presenza di condanna in absentia (es. quando l'interessato è stato informato o è data la possibilità di un nuovo processo); la Corte ha seguito questa interpretazione unitamente alla giurisprudenza CJEU.

  • Artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p.

    artt. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per contestare il rigetto della sostituzione della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto il motivo sopravvenuto inammissibile per perdita di interesse dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul MAE.

  • Direttiva 2016/343 (artt. 8 e 9) e giurisprudenza CJEU (Melloni, Tupikas, TR, IR)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea che precisa le condizioni in cui una condanna in absentia è compatibile con l'esecuzione: in linea di principio occorre possibilità di riapertura del processo salvo che non risulti che l'imputato sia stato informato e abbia volontariamente ostacolato le notifiche per sottrarsi.

Massime di principio

  • La condanna in contumacia non esclude automaticamente l'esecuzione di un mandato di arresto europeo: occorre verificare se l'interessato si è reso volontariamente irreperibile o se l'ordinamento emittente concede la possibilità di nuovo processo o impugnazione che consenta il riesame del merito.
  • Il contenuto del mandato di arresto europeo deve indicare se è prevista la possibilità di riapertura del processo o di impugnazione; l'esistenza di tale possibilità è fondamentale per l'esecuzione anche in presenza di condanna in absentia.
  • Le contestazioni sulla mancata notifica richiedono elementi probatori concreti: la sola deduzione non è sufficiente se l'ordinamento emittente offre rimedi (nuovo processo) e il MAE riporta le garanzie previste dalla normativa.
  • Le impugnazioni relative alla misura cautelare interna (p.es. richiesta di domiciliari) possono diventare prive di interesse una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione che ha per oggetto il provvedimento di consegna; è quindi importante valutare tempestivamente l'interesse processuale.
  • Per chiedere misure alternative alla custodia (domiciliari) occorre fornire prove precise e idonee a smentire il pericolo di fuga (elementi concreti sul reddito, sull'alloggio, sul radicamento e sulla condotta), altrimenti il rigetto può essere ritenuto legittimo.

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