Sentenza n. 129/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, datato 14 febbraio 2025, con il quale è stato disposto il transito dell’istante nel personale civile, limitatamente alla parte in cui richiama “la prevista procedura istruttoria” nella quale è stata assegnata la sede di Gioia del Colle (Bari); - del Verbale della riunione del 27 novembre 2024 con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in Gioia Del Colle (Bari) presso il 36° Stormo; - di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto; - per l'effetto, ordinare l’attribuzione in favore del ricorrente di una sede di servizio in Trapani e ciò per la presenza di quei “Casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali” che derogano al criterio regionale; - con espressa riserva (in altro giudizio) al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e atti presupposti, limitatamente all’assegnazione della sede di servizio presso Gioia del Colle, anziché presso Trapani
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare ma idoneo al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, aveva chiesto l’assegnazione di una sede in Trapani, invocando la deroga al criterio ordinario di assegnazione nella regione dell’ultima sede di servizio per la presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali. La Commissione sui transiti aveva invece assegnato il ricorrente alla sede di Gioia del Colle. Sono stati dedotti: mancanza di motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 930 d.lgs. 66/2010 e della circolare ministeriale del 25 luglio 2023; difetto di istruttoria; irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento; violazione del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento e imparzialità. In particolare, il ricorrente ha lamentato che gli atti non esplicitassero alcuna valutazione delle patologie documentate, della richiesta di deroga e delle ragioni ostative all’assegnazione in Trapani.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte. Il TAR ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione, rilevando che l’Annesso 1 della circolare del 25 luglio 2023, pur stabilendo come criterio ordinario l’assegnazione nella regione dell’ultima sede di servizio, ammette la deroga in presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali. Quando l’interessato rappresenta e documenta specifiche condizioni di salute, l’Amministrazione deve esplicitare la valutazione compiuta su tali elementi e indicare le ragioni puntuali eventualmente ostative alla deroga. L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione militare non esclude l’obbligo di motivare il diniego. Poiché gli atti impugnati non consentivano di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito né le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di assegnazione in Trapani, il TAR li ha annullati limitatamente all’assegnazione della sede di Gioia del Colle e ha ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi con motivazione più esplicita entro sessanta giorni. È stata respinta la domanda di attribuzione diretta della sede di Trapani, non spettando al giudice sostituirsi all’Amministrazione nella riedizione della valutazione discrezionale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per spese processuali.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Il ricorrente era idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
Costituisce la base normativa del transito del personale militare permanentemente non idoneo al servizio militare nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
art. 929 d.lgs. 66/2010
Permanentemente non idoneo in modo assoluto al S.M.I. da collocare in congedo assoluto.
Richiamato nel giudizio medico-legale quale presupposto della cessazione dal servizio militare e del successivo transito nei ruoli civili.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione degli atti amministrativi; la sua violazione è stata ravvisata nell’omessa esplicitazione delle ragioni del mancato accoglimento della richiesta di deroga per motivi sanitari.
Circolare ministeriale del 25 luglio 2023, Annesso 1, paragrafi A e B
Al fine della determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato, si può tener conto [...] dei casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali.
Il criterio ordinario dell’assegnazione nella regione dell’ultima sede di servizio può essere derogato per documentate e gravi situazioni sanitarie personali; l’Amministrazione deve motivare espressamente la valutazione della richiesta e le eventuali ragioni ostative.
Massime di principio
- Quando una disciplina amministrativa stabilisce un criterio ordinario di assegnazione e prevede una deroga per documentate e gravi situazioni sanitarie personali, la presentazione di specifiche e documentate condizioni di salute impone all’Amministrazione di esaminare espressamente la richiesta di deroga e di motivare le ragioni dell’eventuale diniego.
- La discrezionalità dell’Amministrazione militare nella scelta della sede di prima assegnazione non esclude l’obbligo di rendere percepibili gli elementi istruttori e le ragioni puntuali che hanno condotto a non applicare una deroga prevista dalla disciplina amministrativa.
- L’omessa valutazione motivata delle condizioni sanitarie dedotte dall’interessato determina l’illegittimità dell’atto di assegnazione per difetto di motivazione e impone l’annullamento limitato alla sede assegnata, con riedizione del potere entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando l’annullamento dipende esclusivamente da un vizio motivazionale e residua una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, il giudice non può ordinare direttamente l’attribuzione della sede richiesta, ma deve limitarsi a imporre il riesame motivato della posizione.
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