Cassazione Penale, Sentenza n. 36055/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 20/03/2024 che aveva disposto l'archiviazione del procedimento contro Collovà per insussistenza del fatto (art. 392 c.p.), nonostante la precedente richiesta di archiviazione del P.M. per particolare tenuità. Il ricorrente deduceva abnormità strutturale e/o funzionale del provvedimento, violazione di legge (artt. 392 c.p. e 410 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto sarebbe stato integrato dalla condotta del locatore che avrebbe indotto la società fornitrice a interrompere la fornitura elettrica per costringere il locatario a lasciare l'immobile (anche per omissione nella consegna delle fatture al locatario).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo che il GIP, investito di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità, abbia invece disposto l'archiviazione per infondatezza della notitia criminis (art. 410 c.p.p.), dopo aver valutato gli elementi acquisiti e ritenuto che la condotta omissiva del locatore non integrasse la violenza sulla cosa richiesta dall'art. 392 c.p. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di abnormità è sussidiaria e non ricorre nel caso di specie. Ha infine rilevato che l'unico rimedio possibile contro l'archiviazione per infondatezza sarebbe stato il reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa)
La Corte ha valutato che la condotta omissiva del locatore (non pagamento delle utenze) non integrava il requisito della "violenza sulla cosa" richiesto dalla norma, in quanto non si era verificato un mutamento di destinazione della res.
art. 410 cod. proc. pen. (archiviazione per infondatezza della notizia di reato)
L'archiviazione disposta dal GIP è stata inquadrata come archiviazione per infondatezza ai sensi di questo articolo; la valutazione della fondatezza della notizia di reato rientra nelle competenze del giudice prima di esaminare la particolare tenuità.
art. 411 cod. proc. pen. (particolare tenuità del fatto)
La richiesta iniziale del P.M. mirava all'archiviazione per particolare tenuità ex art. 411, ma il GIP ha ritenuto prevalente l'accertamento dell'infondatezza della notizia di reato, diverso titolo giuridico dell'archiviazione.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento normativo collegato alla disciplina sulla particolare tenuità del fatto; contestualmente usato per descrivere la tipologia di richiesta avanzata dal P.M.
art. 409, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il contesto procedimentale precedente (ordine di formulazione dell'imputazione) e la legittimità del successivo provvedimento di archiviazione del GIP.
art. 408 cod. proc. pen. e art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamati per affermare che le modifiche normative non hanno eliminato il potere del giudice di compiere valutazioni giuridiche sulla sussistenza del reato prima del giudizio di merito.
art. 410-bis cod. proc. pen. (reclamo contro l'archiviazione)
La Corte ha sottolineato che, avendo il GIP disposto l'archiviazione per infondatezza, il rimedio esperibile era il reclamo al Tribunale previsto da questo articolo, che costituisce il mezzo ordinario per impugnare tali ordinanze.
art. 111 Cost. (diritto a un processo equo e ragionevole durata)
Riferimento ai valori costituzionali (efficienza e ragionevole durata del processo) usato per definire i limiti della categoria dell'abnormità e la tutela della sequenza procedimentale.
Massime di principio
- Il GIP può disporre l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato anche se il P.M. aveva richiesto archiviazione per particolare tenuità: il giudice verifica preliminarmente la fondatezza della notizia di reato prima di esaminare la particolare tenuità.
- La categoria dell'abnormità è sussidiaria e di stretta portata: un provvedimento è abnorme solo se esce dal perimetro procedurale ovvero determina una stasi processuale o una regressione indebita non altrimenti rimediabile.
- Se l'archiviazione è motivata dall'infondatezza della notizia di reato il rimedio previsto è il reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.; il ricorso per cassazione è inammissibile contro tali ordinanze quando mancano i presupposti di impugnabilità straordinaria.
- In contestazioni basate su omissioni (es. mancato pagamento di utenze): per far valere l'integrazione di reati come l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa è necessario dimostrare un effettivo mutamento di destinazione o un intervento sulla cosa tale da integrare la violenza; la mera interruzione della fornitura per morosità non è automaticamente idonea.
- Chi contesta la valutazione probatoria del GIP dovrebbe concentrare la doglianza nel reclamo previsto o produrre nuovi elementi decisivi nella fase di opposizione, poiché la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di fatto del giudice del merito.
- Le modifiche normative recenti non hanno ridotto la competenza del giudice a compiere valutazioni giuridiche sulla sussistenza del reato prima del merito; dunque il GIP può decidere su questioni giuridiche anche dopo una richiesta di archiviazione del P.M.
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