Cassazione Civile, Ordinanza n. 24654/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un appalto di lavori per una grande infrastruttura. La società appaltatrice, quale mandante di un raggruppamento temporaneo, aveva stipulato contratti di affitto di terreni per l'esecuzione delle opere e lamentava di aver sostenuto canoni e indennizzi per il permanere dell'occupazione delle aree fino al febbraio 2020. Secondo la sua prospettazione, la committente avrebbe dovuto sostituirsi all'appaltatrice nel ripiegamento del cantiere e nel ripristino delle aree, perché con una diffida aveva comunicato che, in caso di inottemperanza, si sarebbe sostituita alle imprese e avrebbe detratto dal saldo finale il corrispettivo delle lavorazioni non eseguite. La committente, invece, aveva trattenuto dal conto finale circa 1.119.971,57 euro per il mancato ripiegamento e messa in pristino. In primo grado la domanda dell'appaltatrice fu rigettata. In appello la società contestò l'interpretazione delle condizioni generali di contratto del gruppo ferroviario, sostenendo che l'art. 60.3 disciplinava solo gli effetti della risoluzione, mai intervenuta, e che la fattispecie dovesse essere ricondotta all'art. 37 sulle varianti in diminuzione, con conseguente onere della committente. In cassazione articolò due motivi: violazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti per errata interpretazione degli artt. 60.3 e 37 delle condizioni generali di contratto; nullità della sentenza per motivazione apparente o radicalmente illogica, per non avere spiegato perché la committente non fosse obbligata a sostituirsi all'appaltatrice e perché l'appaltatrice dovesse sopportare i maggiori oneri derivanti dal ritardo nel disimpegno delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze contrattuali perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, pur essendo stata allegata dalle parti la notificazione della sentenza impugnata, non era stato depositato il necessario documento attestante la relazione di notificazione della sentenza di appello, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Inoltre, anche la cosiddetta prova di resistenza era negativa, poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, richiamando la disciplina dell'ordinanza accelerata e la valutazione di abuso del processo nei casi conformi alla proposta, ma senza applicare automaticamente le sanzioni aggravate.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione contrattuale per sostenere l'erronea lettura delle clausole generali di contratto
art. 37 delle condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del gruppo Ferrovie dello Stato
invocato dalla ricorrente come disciplina delle varianti in diminuzione, ritenuta applicabile dalla sua prospettazione
art. 60.3 delle condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del gruppo Ferrovie dello Stato
interpretato dai giudici di merito come clausola che prevede a carico dell'appaltatore il ripiegamento dei cantieri e, in caso di inadempimento, una facoltà sostitutiva del committente, non un obbligo ex lege di sostituzione
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione comporta improcedibilità del ricorso
art. 370, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere che la mancata produzione iniziale potesse essere sanata nel caso di specie oltre il termine di legge
art. 372 c.p.c.
indicato come possibile modalità di produzione documentale, ma solo entro il termine fissato dall'art. 369 c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
la proposta di decisione accelerata è stata richiamata come contesto procedurale della definizione del ricorso
art. 96 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina delle conseguenze nei casi decisi in conformità alla proposta accelerata, quale possibile indice di abuso del processo
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato nel secondo motivo come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o inesistente
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla pretesa illogicità manifesta della motivazione
art. 6 par. 1 CEDU
richiamato dalla Corte per osservare che la sanzione di improcedibilità per mancato deposito nei termini non viola, in sé, il diritto di accesso al giudice
art. 47 c.p.c.
menzionato in un passaggio di giurisprudenza sul deposito del biglietto di cancelleria in tema di regolamento di competenza
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione è onere processuale imprescindibile; la sua mancanza nei termini di legge comporta improcedibilità, non essendo sufficiente la mera allegazione della parte o la non contestazione della controparte.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione opera in modo rigoroso e officioso: se la notificazione del ricorso è intervenuta oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso non supera la prova di resistenza.
- Nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice deve distinguere tra facoltà del committente di sostituirsi all'appaltatore in caso di inadempimento e obbligo giuridico di sostituzione: la previsione di un potere sostitutivo non equivale, di per sé, all'insorgenza di un'obbligazione a carico del committente.
- La censura di motivazione apparente o inesistente non può essere accolta se la decisione impugnata offre una ratio decidendi comprensibile e coerente, ancorata all'interpretazione delle clausole contrattuali e alla ricostruzione dell'inadempimento.
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