Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 04/04/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione Unico 2014–PF e le relative istruzioni, introducendo correzioni formali, adeguamenti normativi e chiarimenti interpretativi, soprattutto in materia di monitoraggio fiscale, Mini Imu, redditi d’impresa e quadro RW.

Modifiche al modello Unico 2014–PF e alle istruzioni, con aggiornamenti anche per Unico Mini e Unico 2014–PF dei fascicoli 1, 2 e 3

Modifiche al modello Unico 2014–PF e alle istruzioni

Il provvedimento dispone una serie di modifiche al modello di dichiarazione "Unico 2014–PF", già approvato il 31 gennaio 2014, e alle relative istruzioni. Gli interventi riguardano i Fascicoli 1, 2 e 3 del modello, oltre al Fascicolo Unico Mini, con finalità di aggiornamento normativo, correzione di errori materiali e adeguamento a chiarimenti interpretativi.

Finalità e motivazioni

Le modifiche sono motivate dall’esigenza di recepire recenti disposizioni normative, in particolare in tema di monitoraggio fiscale. Il provvedimento richiama inoltre la necessità di allineare il modello ad alcuni orientamenti interpretativi, tra cui quelli relativi al rapporto tra IMU e IRPEF nei casi di cosiddetta "Mini Imu", nonché di consentire la corretta determinazione degli acconti in presenza di particolari redditi d’impresa, come quelli degli esercenti impianti di distribuzione di carburante. Sono infine corrette alcune imprecisioni materiali emerse dopo la pubblicazione del modello originario.

Fascicolo 1 – Modello

Nel primo fascicolo sono apportate modifiche puntuali a diversi quadri e prospetti:

  • nel prospetto dei familiari a carico, per il codice "D", la dizione "Figlio disabile" è sostituita da "Figlio con disabilità";
  • nella sezione III A del quadro RP, la colonna 4 viene rinominata "Interventi particolari";
  • nel rigo RP83, la colonna 3 è rinumerata come colonna 2.

Fascicolo 1 – Istruzioni

Le istruzioni del Fascicolo 1 sono aggiornate in vari punti, con interventi sia terminologici sia sostanziali:

  • nel capitolo 6, paragrafo "Termini di versamento", viene eliminata la parola "acconti" da una parentesi;
  • nel paragrafo "Le novità di quest’anno" sono aggiunti due punti: da quest’anno la rendita catastale dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati senza rivalutazione, e le spese sanitarie vanno indicate per intero senza riduzione della franchigia di euro 129,11;
  • nella tabella sui termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi, la data "2 maggio 2013" è sostituita con "2 maggio 2014";
  • nel paragrafo "Usufrutto legale" è sostituito il terzo punto elenco, precisando il regime dei beni lasciati o donati quando i genitori esercenti la potestà non ne abbiano l’usufrutto;
  • nel paragrafo sulla conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro, il link alla Banca d’Italia è aggiornato;
  • nelle istruzioni del quadro dei terreni, viene aggiunto che il riferimento temporale va letto come "alla data" del 1° gennaio 2013;
  • viene chiarito che, se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, il codice della colonna 9 "IMU non dovuta" va riportato solo sul primo rigo compilato;
  • nella lettera A) della pagina 24, un punto è eliminato e il successivo è rinumerato;
  • nelle istruzioni relative al codice 6 della colonna 7, la data "31 dicembre 2013" è sostituita da "31 dicembre 2014";
  • nelle istruzioni della colonna 10 "Imu dovuta per il 2013" si precisa di riportare anche l’importo della "Mini Imu" dovuta;
  • nelle istruzioni della colonna 12 "Casi particolari Imu" viene ampliata la casistica del codice 1 e chiarito come compilare la colonna in caso di fabbricato esposto su più righi;
  • nelle istruzioni per la colonna 2, si aggiungono i redditi prodotti in zone di frontiera ai lavoratori socialmente utili;
  • per il codice onere 20 l’importo massimo deducibile è corretto da 2.065 a 2.065,83;
  • nei riferimenti ai lavori su parti comuni condominiali, i rinvii tra righi RP54, RP53 e RP52 sono riallineati;
  • nelle istruzioni del rigo RP80 si specificano le modalità di indicazione del codice fiscale per i contribuenti che partecipano a società di persone o che operano tramite società trasparenti ai sensi dell’art. 116;
  • nel rigo RN21 vengono corretti alcuni rinvii alle colonne e si aggiunge che un determinato importo va riportato nella colonna 7 del rigo RN43;
  • nei righi CR9, CR11, CR13 e CS2 sono corretti i rinvii a colonne e anni del credito;
  • nella voce di appendice sugli oneri sostenuti dalle società semplici, per le detrazioni al 24 per cento l’importo 2.065,83 è sostituito con 2.065;
  • viene sostituita la tabella "Elenco dei paesi e territori esteri".

Fascicolo 2 – Modello

Nel secondo fascicolo, relativo al modello, le modifiche incidono su alcuni quadri specifici:

  • nella denominazione del quadro RM sono eliminate le parole "Imposte su immobili e attività finanziarie all’estero";
  • nella sezione XV del quadro RM, il rigo RM30 viene integrato con una nuova colonna 3 denominata "Spese";
  • nel quadro RT, la dicitura "Eccedenza minusvalenze anni precedenti" dei righi RT4, RT24 e RT44 è sostituita con "Eccedenza minusvalenze";
  • nel quadro AC, la denominazione della colonna 3 del rigo AC3 passa da "Provincia Ufficio Agenzia Territorio" a "Provincia Ufficio Agenzia Entrate".

Fascicolo 2 – Istruzioni

Le istruzioni del Fascicolo 2 recepiscono soprattutto modifiche sul monitoraggio fiscale e sul quadro RW:

  • nel rigo RM18, colonna 6, il rinvio da RX12 è sostituito con RX15;
  • nella sezione XV del quadro RM viene introdotto il chiarimento secondo cui, in colonna 3, vanno indicate le spese sostenute riferite ai proventi di colonna 1, con rilevanza solo ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF 2014;
  • nella sezione I, il richiamo ai redditi di cui alla sezione II A è esteso anche a quelli soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento di cui alla sezione II B;
  • nel quadro RW viene introdotto un avvertimento importante: l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari esteri il cui valore massimo complessivo nel periodo d’imposta non superi 10.000 euro, ai sensi dell’art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50; resta però fermo l’obbligo di compilazione del quadro se è dovuta l’IVAFE;
  • viene eliminato il riferimento secondo cui il monitoraggio sussisterebbe "indipendentemente dal valore complessivo" delle attività detenute all’estero;
  • viene soppressa una frase che imponeva comunque il monitoraggio per conti correnti e libretti di risparmio anche quando l’IVAFE non fosse dovuta;
  • nel paragrafo "Modalità dichiarative" viene eliminato l’avverbio "sempre";
  • nelle istruzioni dei righi RW1-RW5, colonna 1, il codice 4 "altro diritto reale" è sostituito con "altro (altro diritto reale, beneficiario di TRUST, ecc.)";
  • nelle istruzioni dei medesimi righi, colonna 2, viene eliminato un riferimento al possesso tramite soggetti esteri;
  • nell’esempio relativo alla colonna 11 dei righi RW1-RW5, la frase sul monitoraggio viene riscritta per precisare che l’obbligo sussiste solo se i depositi e conti correnti esteri hanno superato 10.000 euro come valore massimo complessivo nel periodo d’imposta;
  • nella Sezione II sui dati catastali del condominio, il riferimento alla colonna 3 del rigo AC3 viene aggiornato da "Territorio" a "Entrate".

Fascicolo 3 – Modello

Nel terzo fascicolo, dedicato al reddito d’impresa, è prevista una modifica strutturale nel quadro RG:

  • al rigo RG22 viene inserita, dopo la colonna 4, una nuova colonna denominata "Deduzione distributori carburanti";
  • di conseguenza, le precedenti colonne 5 e 6 sono rinumerate come colonne 6 e 7.

Fascicolo 3 – Istruzioni

Le istruzioni del Fascicolo 3 vengono aggiornate in più punti, soprattutto per correggere rinvii interni e per disciplinare correttamente la deduzione dei distributori di carburante:

  • nel rigo RG12, il riferimento da RG12 è sostituito con RG10;
  • nelle istruzioni del rigo RG22, i riferimenti alla colonna 6 sono corretti in colonna 7;
  • sempre sul rigo RG22, l’ottavo punto elenco viene aggiornato con un rinvio alla colonna 6 e viene aggiunta la precisazione che un determinato importo va evidenziato anche in colonna 5;
  • nel rigo RG28, la perdita non compensata viene richiamata correttamente con riferimento a RG28 anziché RG26;
  • nelle istruzioni del rigo RS201 viene precisato che gli errori contabili si riferiscono all’"anno solare" e si aggiunge un punto elenco sulla compilazione della colonna 3 in fattispecie particolari, come l’estinzione di altri soggetti giuridici;
  • nelle istruzioni alle colonne 5 dei righi RS280-RS283 il riferimento all’art. 5 del TUIR è esteso anche all’art. 116;
  • nella sezione IV, il richiamo ai redditi "ricompresi nelle colonne da 1 a 3 del rigo RF6" viene sostituito con il riferimento ai redditi "oggetto di riallineamento";
  • nelle istruzioni sugli incentivi per la sostituzione dei veicoli ex D.L. 83/2012, codice credito 85, viene aggiunto il richiamo alla compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997;
  • nel rigo RU28, colonna 2, il testo sulla somma degli importi è sostituito con un rinvio più preciso all’importo del rigo RU24;
  • nelle istruzioni del rigo RU522 viene eliminata una duplicazione dell’indicazione "2013";
  • nelle istruzioni del rigo FC31 viene aggiunta la frase sulle spese e oneri specificamente afferenti ricavi e;
  • nell’esempio di compilazione finale viene eliminata la dicitura iniziale "CE14, col. 1".

Fascicolo Unico Mini – Modello

Anche il modello del Fascicolo Unico Mini viene modificato in modo coerente con il modello ordinario:

  • nel prospetto dei familiari a carico, il codice "D" viene aggiornato da "Figlio disabile" a "Figlio con disabilità";
  • nella sezione III A del quadro RP, la colonna 4 viene rinominata "Interventi particolari";
  • nel quadro RN, nell’unica colonna del rigo RN37, la numerazione "5" è sostituita con "6";
  • nel quadro RV, il titolo della sezione II-B passa da "2013" a "2014".

Fascicolo Unico Mini – Istruzioni

Le istruzioni del Fascicolo Unico Mini riprendono alcuni degli aggiornamenti già introdotti nel modello ordinario:

  • nelle istruzioni della colonna 10 "Imu dovuta per il 2013" viene inserita la precisazione di riportare anche l’importo della "Mini Imu" dovuta;
  • nel codice onere 20 l’importo massimo viene corretto da 2.065 a 2.065,83;
  • nella seconda riga del paragrafo "Lavori su parti comuni condominiali" il rinvio da RP53 è sostituito con RP52.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con gli articoli relativi alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;
  • provvedimento del 31 gennaio 2014 di approvazione del modello "Unico 2014–PF".

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 4 aprile 2014, e reca la firma del Direttore dell’Agenzia Attilio Befera.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.