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Provvedimento

Provvedimento del 02/04/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna le avvertenze del modello di cartella di pagamento per recepire le modifiche alla disciplina del reclamo-mediazione tributaria. Vengono riscritti i chiarimenti per diverse tipologie di ruoli e cartelle, indicando termini, modalità di impugnazione, costituzione in giudizio e sospensione del pagamento.

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2014 modifica le avvertenze allegate ai modelli di cartella di pagamento, per adeguarle alle novità introdotte in materia di reclamo-mediazione dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. L’intervento riguarda le istruzioni da fornire al contribuente sulle modalità di richiesta di riesame, presentazione del reclamo-mediazione, proposizione del ricorso e sospensione del pagamento.

Quadro normativo e finalità

La modifica è motivata dalla legge 27 dicembre 2013, che ha inciso sull’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. In particolare, viene chiarito che, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, il reclamo è un passaggio preliminare obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità del ricorso, non più di ammissibilità.

Il provvedimento precisa inoltre che la presentazione del reclamo produce la sospensione della riscossione e del pagamento per 90 giorni, periodo entro il quale si svolge il procedimento di mediazione. Se il reclamo non è accolto e non si perfeziona un accordo, la sospensione viene meno e maturano gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. È richiamata anche l’applicabilità delle regole sui termini processuali, compresa la sospensione feriale.

Ambito di applicazione delle avvertenze

Le avvertenze sono articolate in base alla tipologia di entrate e di ruoli trattati:

  • Allegato 1: ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate per imposte sui redditi, Iva, imposta di registro, successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, bollo, Irap, tasse automobilistiche e altri tributi indiretti.
  • Allegato 2: ruoli relativi al canone di abbonamento alla televisione.
  • Allegato 3: ruoli relativi a sanzioni amministrative.
  • Allegato 4: ruoli emessi dagli Uffici Provinciali-Territorio per imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri, accessori e sanzioni amministrative in materia tributaria.

Richiesta di informazioni e riesame in autotutela

Per tutte le tipologie considerate, il contribuente può chiedere informazioni sulla cartella e presentare una richiesta di riesame in autotutela per ottenere l’annullamento del ruolo. Le modalità cambiano a seconda dell’ufficio emittente:

  • per i ruoli dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza si presenta alla Direzione o al Centro operativo che ha emesso il ruolo; per i ruoli da controllo automatizzato, è possibile rivolgersi anche al Call Center o a qualsiasi Direzione dell’Agenzia;
  • per il canone TV, le informazioni si chiedono alla RAI – Funzione Regionale Abbonamenti TV;
  • per le sanzioni amministrative, all’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo;
  • per i ruoli degli Uffici Provinciali-Territorio, all’Ufficio Provinciale-Territorio competente.

Il testo sottolinea in modo espresso che la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per il ricorso.

Reclamo-mediazione: presupposti, termini e effetti

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione prima di poter proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale. L’istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine del ricorso, cioè entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

L’istanza deve contenere integralmente il contenuto del ricorso e va corredata dalla documentazione che il contribuente intende utilizzare in giudizio. È possibile formulare una proposta motivata di mediazione con rideterminazione della pretesa.

Gli effetti principali sono i seguenti:

  • sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento;
  • decorso del termine, in mancanza di accoglimento o accordo, cessazione della sospensione e maturazione degli interessi;
  • sospensione del termine di 90 giorni dal 1° agosto al 15 settembre.

Per l’Allegato 1, l’Allegato 2 e l’Allegato 3, il reclamo-mediazione riguarda soltanto vizi del ruolo e non vizi propri della cartella, come ad esempio errori di notifica. Per l’Allegato 4, la regola è riferita agli atti emanati dagli Uffici Provinciali-Territorio a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Soggetto destinatario dell’istanza di reclamo-mediazione

L’istanza va indirizzata all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.

Sono previste precisazioni specifiche:

  • per i ruoli dell’Agenzia delle Entrate emessi dal Centro operativo di Pescara a seguito di controlli e accertamenti automatizzati, l’istanza va notificata alla Direzione competente in base al domicilio fiscale;
  • per il canone TV, l’istanza va intestata e notificata alla Direzione che ha emesso il ruolo;
  • per gli Uffici Provinciali-Territorio, l’istanza va notificata all’Ufficio Provinciale-Territorio emittente.

Ricorso: termini, competenza e destinatari

Per le controversie di valore superiore a 20.000 euro, il contribuente deve proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella. I termini sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

Se il contribuente ha già ricevuto, prima della cartella, un atto autonomamente impugnabile, può contestare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di quest’ultima o dell’atto successivo, secondo i casi espressamente richiamati:

  • per l’Allegato 1: avviso di accertamento o di liquidazione, provvedimento di irrogazione sanzioni o altro atto autonomamente impugnabile;
  • per l’Allegato 3: ordinanza-ingiunzione, atto di contestazione o provvedimento di irrogazione sanzioni;
  • per l’Allegato 4: avviso di accertamento o di liquidazione, provvedimento di irrogazione di sanzioni o altro atto autonomamente impugnabile.

Il ricorso deve essere:

  • intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
  • notificato all’ufficio che ha emesso il ruolo;
  • notificato anche all’Agente della Riscossione se si contestano vizi imputabili alla sua attività, come errori di notificazione della cartella.

Per i ruoli dell’Agenzia delle Entrate e per quelli degli Uffici Provinciali-Territorio, la notifica all’ufficio emittente può avvenire a mezzo raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, consegna diretta con ricevuta, oppure tramite Ufficiale giudiziario. Per l’Agente della Riscossione, sono previste la raccomandata senza busta con avviso di ricevimento o la notifica tramite Ufficiale giudiziario.

Contenuto del ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

  • la Commissione tributaria provinciale;
  • le generalità del ricorrente;
  • il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
  • il rappresentante legale, se società o ente;
  • residenza, sede legale o domicilio eletto;
  • indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore;
  • la Direzione e/o l’Agente della Riscossione contro cui si ricorre;
  • il numero della cartella di pagamento;
  • i motivi del ricorso;
  • la richiesta formulata;
  • la sottoscrizione del ricorrente o del difensore.

È raccomandato allegare la documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

Per tutte le avvertenze, se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere assistito obbligatoriamente da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge. Il documento specifica anche il criterio di determinazione dell’importo contestato:

  • per tributi, si considera l’ammontare del tributo, esclusi interessi e sanzioni;
  • per controversie relative esclusivamente a sanzioni, si considera l’ammontare delle sanzioni.

Costituzione in giudizio e contributo unificato

Il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale oppure inviandolo per posta con raccomandata senza busta e avviso di ricevimento.

Se è stata presentata istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza dei 90 giorni previsti per la mediazione; anche questo termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre.

Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del reclamo/ricorso, se notificato tramite Ufficiale giudiziario, oppure la copia se consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all’originale;
  • la ricevuta del deposito o della spedizione;
  • la documentazione del contributo unificato;
  • la fotocopia della cartella di pagamento;
  • la nota di iscrizione a ruolo con indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della lite e della data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima della costituzione in giudizio, il contribuente deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia, determinato secondo le indicazioni fornite nelle avvertenze. Il pagamento avviene secondo l’art. 192 del DPR n. 115/2002. È inoltre precisato che chi perde in giudizio può essere condannato alle spese.

Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo PEC oppure la parte non indica il codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà.

Sospensione del pagamento

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e il ricorso è poi respinto, devono essere pagati gli interessi maturati nel periodo di sospensione.

Sono previste due forme:

  • sospensione amministrativa: richiesta in carta semplice all’ufficio che ha emesso il ruolo; nel caso di reclamo-mediazione, può essere inserita nell’istanza o proposta separatamente;
  • sospensione giudiziale: richiesta motivata alla Commissione tributaria provinciale, se il pagamento può causare un danno grave e irreparabile; può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato, da notificare all’ufficio o all’Agente della Riscossione e da depositare con le modalità previste per il ricorso.

Riferimenti richiamati nel provvedimento

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62 e 68;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2;
  • decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25;
  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 4, 12, 17-bis, 18-22;
  • DPR n. 115/2002, artt. 13 e 192;
  • legge n. 742/1969, art. 1;
  • legge n. 689/1981, art. 18;
  • d.lgs. n. 472/1997, art. 16;
  • norme specifiche di settore citate nelle singole avvertenze.

Pubblicazione e sottoscrizione

Il provvedimento dispone che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007. L’atto è datato Roma, 2 aprile 2014, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

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