Sentenza del 25/09/2018 n. 2268 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società di persone - imputazione dei redditi secondo trasparenza - consegue. Società di persone - socio - reddito percepito pro quota - tassazione - consegue - asserita sussistenza di fenomeno interpositivo - effetto sul debito di imposta - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'imputazione diretta e pro quota dei redditi prodotti dalla società partecipata, sostenendo di non aver svolto un ruolo effettivo e concreto nella gestione societaria e deducendo l'esistenza di un fenomeno interpositivo: i redditi, solo apparentemente percepiti da lui, sarebbero stati in realtà spettanti ad altri soggetti.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. In base al principio di trasparenza delle società di persone, il reddito prodotto dalla società è imputato ai soci proporzionalmente alla rispettiva quota, indipendentemente dall'effettiva partecipazione del socio alla gestione e dall'effettiva percezione materiale delle somme. La mera allegazione di un fenomeno interpositivo non consente quindi di escludere o modificare il debito d'imposta, in assenza di elementi idonei a dimostrare una diversa titolarità giuridica o fiscale del reddito.
Norme richiamate
Principio di trasparenza fiscale delle società di persone
Il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione, anche se non è stato materialmente distribuito o percepito.
Regola di imputazione del reddito ai soci accomandatari
La qualità di socio accomandatario comporta l'imputazione pro quota del reddito societario; non è necessario dimostrare l'effettivo esercizio di un ruolo gestionale concreto.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il reddito fiscale è normalmente imputato ai soci per trasparenza e non dipende dalla sua effettiva distribuzione o percezione materiale.
- Il socio non può contestare l'imposizione sostenendo soltanto di non aver partecipato alla gestione societaria: la responsabilità fiscale deriva dalla posizione societaria e dalla quota di partecipazione.
- L'affermazione che il reddito sia stato percepito per conto di altri soggetti deve essere provata con elementi concreti e giuridicamente rilevanti; una mera allegazione di interposizione non elimina il debito d'imposta.
- Per superare l'imputazione fiscale occorre dimostrare una diversa titolarità del reddito o un vizio nell'attribuzione della quota, non la sola mancata disponibilità effettiva delle somme.
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