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Sentenza

Sentenza del 25/09/2018 n. 2268 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Società di persone - imputazione dei redditi secondo trasparenza - consegue. Società di persone - socio - reddito percepito pro quota - tassazione - consegue - asserita sussistenza di fenomeno interpositivo - effetto sul debito di imposta - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'imputazione diretta e pro quota dei redditi prodotti dalla società partecipata, sostenendo di non aver svolto un ruolo effettivo e concreto nella gestione societaria e deducendo l'esistenza di un fenomeno interpositivo: i redditi, solo apparentemente percepiti da lui, sarebbero stati in realtà spettanti ad altri soggetti.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata respinta. In base al principio di trasparenza delle società di persone, il reddito prodotto dalla società è imputato ai soci proporzionalmente alla rispettiva quota, indipendentemente dall'effettiva partecipazione del socio alla gestione e dall'effettiva percezione materiale delle somme. La mera allegazione di un fenomeno interpositivo non consente quindi di escludere o modificare il debito d'imposta, in assenza di elementi idonei a dimostrare una diversa titolarità giuridica o fiscale del reddito.

Norme richiamate

  • Principio di trasparenza fiscale delle società di persone

    Il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione, anche se non è stato materialmente distribuito o percepito.

  • Regola di imputazione del reddito ai soci accomandatari

    La qualità di socio accomandatario comporta l'imputazione pro quota del reddito societario; non è necessario dimostrare l'effettivo esercizio di un ruolo gestionale concreto.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, il reddito fiscale è normalmente imputato ai soci per trasparenza e non dipende dalla sua effettiva distribuzione o percezione materiale.
  • Il socio non può contestare l'imposizione sostenendo soltanto di non aver partecipato alla gestione societaria: la responsabilità fiscale deriva dalla posizione societaria e dalla quota di partecipazione.
  • L'affermazione che il reddito sia stato percepito per conto di altri soggetti deve essere provata con elementi concreti e giuridicamente rilevanti; una mera allegazione di interposizione non elimina il debito d'imposta.
  • Per superare l'imputazione fiscale occorre dimostrare una diversa titolarità del reddito o un vizio nell'attribuzione della quota, non la sola mancata disponibilità effettiva delle somme.

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