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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Revocazione dell'ordinanza n. 29589/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (che aveva accolto l'appello dell'Agenzia), per omesso deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate attestanti la notifica del ricorso. Il ricorrente deduce errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, sostenendo che gli avvisi di ricevimento erano stati regolarmente prodotti e allegati (spillati) alla relata di notifica dell'originale del ricorso per cassazione ma erano stati trascurati dal Collegio.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso per revocazione. Pur riconoscendo i principi sull'errore di fatto revocatorio e una interpretazione non eccessivamente formalistica dell'autosufficienza del ricorso di cassazione (anche alla luce dell'art. 6 CEDU), il Collegio ha ritenuto non provato in modo inequivocabile che gli avvisi di ricevimento fossero effettivamente presenti nel fascicolo d'ufficio al momento della decisione del 23 ottobre 2018. La mera produzione successiva di copie estratte dal fascicolo di parte non dimostra che i documenti fossero conoscibili dal Collegio al tempo della decisione. Conseguentemente la pronuncia impugnata resta confermata: inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza della prova della notifica via raccomandata. Il ricorrente è condannato alle spese (compensi Euro 530,00 oltre spese prenotate) e ad eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Errore di fatto come errore di percezione o svista materiale risultante dagli atti della causa; può giustificare revocazione se il giudice ha ritenuto inesistente (o esistente) un fatto che dagli atti risulta incontestabilmente diverso, purché non si tratti di attività interpretativa o valutativa.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (specificità dei motivi); la Corte ricorda che non va applicato in modo eccessivamente formalistico e può essere assolto anche mediante riassunto o indicazione puntuale dei documenti, purché sia possibile identificarne la fase processuale di formazione.

  • art. 369 c.p.c.

    art. 369 c.p.c., comma 1; comma 2, n. 4

    Riguarda il deposito del ricorso e degli atti che ne comprovano la regolare notifica; la prova del perfezionamento della notifica per ricorso per cassazione si dà mediante produzione dell'avviso di ricevimento, la cui assenza rende inammissibile il ricorso salvo casi tassativi di sanatoria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Prevede poteri del giudice in ordine all'acquisizione di documentazione e alla rimessione in termini; la Corte specifica che, in assenza dei presupposti per la rimessione, il giudice non può sanare l'inammissibilità ordinando l'esibizione successiva dei documenti di notifica.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    Consente la richiesta all'amministrazione postale di duplicato dell'avviso di ricevimento: la richiesta tempestiva o la prova dell'impossibilità di ottenerlo può giustificare la rimessione in termini o la sanatoria della notifica, ove consentito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso se dovuta.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo l'inammissibilità per mancanza di avvisi di ricevimento è necessario provare non solo che i documenti esistono, ma che erano effettivamente disponibili al giudice nel fascicolo d'ufficio al momento della decisione (ad es. annotazione nell'indice degli atti, nota di deposito con indicazione, o altra documentazione di cancelleria che dimostri il deposito originario).
  • La produzione successiva di copie estratte dal fascicolo di parte, dopo la pubblicazione dell'atto impugnato, di per sé non dimostra che il Collegio avesse conoscenza dei documenti al momento della decisione.
  • Se il documento è stato regolarmente depositato ma non risulta nel fascicolo d'ufficio per "disguido di cancelleria", la revocazione può operare solo se è comprovata la ritualità del deposito e il disguido; la Corte può avere l'onere di verificare e, se necessario, decidere il ricorso incidentale pretermesso.
  • È preferibile allegare al deposito documentazione idonea a certificare la notifica (ricevuta di spedizione, elenco delle raccomandate con timbro dell'ufficio postale, avviso di ricevimento con timbro datario) e, in caso di smarrimento, richiedere tempestivamente il duplicato all'ufficio postale (L. 890/1982).
  • L'autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale di ogni documento quando il ricorso indica puntualmente il contenuto degli atti e la loro presenza nella fase processuale; tuttavia, nelle vicende di notifica è cruciale fornire prove concrete e tempestive della loro produzione in cancelleria.

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