Sentenza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 498/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 523/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1500,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 500,00 CAPPA BIANCHI ANNA LISA; € 500,00 OLIVO ENRICA; € 500,00 RICOTTA PIERANGELO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare 500 euro ciascuno in favore di Anna Lisa Cappa Bianchi, Enrica Olivo e Pierangelo Ricotta. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto le somme spettanti a Enrica Olivo, insistendo per l'esecuzione del giudicato in favore degli altri due ricorrenti e chiedendo la condanna dell'Amministrazione alle spese nei confronti di tutti i ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Enrica Olivo, poiché durante il giudizio l'Amministrazione aveva eseguito il giudicato in suo favore. Per Anna Lisa Cappa Bianchi e Pierangelo Ricotta ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vercelli e di corrispondere le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione entro sessanta giorni dall'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge, sono state poste a carico del Ministero, perché l'esecuzione del titolo era intervenuta solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il fascicolo è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inadempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere da una parte.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nei confronti di uno dei ricorrenti durante il processo, nei suoi confronti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'Amministrazione ha eseguito solo parzialmente il titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione delle statuizioni ancora ineseguite, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- In caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attribuendogli il compito di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente per compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esecuzione parziale del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, poiché la soccombenza va valutata anche in relazione alla condotta processuale e alla necessità che ha determinato l'instaurazione del giudizio.
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