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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10038/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 lamentando: 1) carenza di motivazione rispetto all'accertamento della responsabilità come custode del denaro provento dello spaccio, nonostante non fosse stato visto spacciare direttamente; 2) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (i.e. qualificazione per "lieve entità"), poiché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli elementi e gli indici richiesti dalla norma

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha giudicato non corretta l'applicazione dei criteri da parte della Corte di appello in relazione alla possibile qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Pur avendo ritenuto congrua la motivazione della Corte di merito rispetto all'accertamento della responsabilità per la custodia del denaro (primo motivo) e dichiarando inammissibile il resto del ricorso, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente con riferimento alla valutazione della "lieve entità" e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico sugli stupefacenti), art. 73

    La Corte richiama che l'applicazione del comma 5 (lieve entità) richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi indiziari e sintomatici della fattispecie concreta; non è sufficiente limitarsi al dato quantitativo o ad un solo parametro (es. somma di denaro), ma bisogna considerare l'eterogeneità delle sostanze, il contesto, le modalità e gli altri indici previsti dalla giurisprudenza

  • Giurisprudenza citata - Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 (Pascale)

    Affermato che l'applicazione dell'art. 73, comma 5 richiede l'apprezzamento di tutti gli elementi del fatto; citato dalla Corte territoriale ma ritenuto mal applicato nel caso concreto

  • Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 (Restivo)

    Precedente che valorizza il criterio quantitativo emergente da indagine statistica a campione; indicato in contrapposizione ma non seguito come unico criterio

  • Giurisprudenza citata - Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo) e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)

    Rv. 274076-01 e Rv. 216668

    Principio consolidato secondo cui l'accertamento della lieve entità prescinde dall'eterogeneità delle sostanze e implica una valutazione complessiva degli elementi concreti e degli indici sintomatici previsti dalla disposizione

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi probatori: quantitativi, qualitativi (eterogeneità delle sostanze), modalità di detenzione/cessione, disponibilità di denaro e altri indici sintomatici; nessun singolo parametro è sufficiente di per sé
  • Il dato quantitativo dello stupefacente è importante ma non determinante in via assoluta: deve essere valutato insieme ad altri elementi e, se si usa un criterio quantitativo, occorre che sia supportato da adeguata metodologia (es. indagine statistica) e non contraddetto da indici che fanno propendere per un'attività di spaccio continuativa o su "larga scala"
  • La mera disponibilità di somme di modesto importo (es. 300 euro in banconote di piccolo taglio) non è automaticamente indice sufficiente per escludere la lieve entità; la Corte deve motivare come quella somma si inserisca nel quadro indiziario complessivo
  • Quando la Corte territoriale fornisce motivazioni apparentemente incoerenti (es. esclude la rilevanza dei quantitativi ma poi deduce la conduzione di un traffico su larga scala sulla base di altra circostanza non significativa), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla qualificazione della condotta e rinviare per nuovo esame
  • Gli accertamenti di fatto su responsabilità personale (p. es. custodia del denaro, cessione a terzi) resistono alla censura di cassazione se fondati su elementi probatori concreti (verbali di arresto, perquisizioni, osservazioni dei militari) e accompagnati da motivazione non manifestamente illogica

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