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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10638/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di evasione dal luogo di cura durante la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione delle norme interne e convenzionali sul diritto alla traduzione degli atti processuali e sostiene l'inconfigurabilità del dolo per mancata consapevolezza della misura cautelare, poiché il provvedimento del Tribunale del riesame non sarebbe stato tradotto in una lingua a lui nota. Critica la rilevanza della traduzione dell'originario provvedimento (custodia in carcere) poiché la misura poi applicata era diversa (arresti domiciliari).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che oltre alla traduzione dell'originario provvedimento fossero presenti elementi che dimostravano la piena consapevolezza dell'imputato: il verbale d'arresto attestava che parlava e comprendeva la lingua italiana; durante l'interrogatorio, reso con rito abbreviato e pienamente utilizzabile, il ricorrente chiese se potesse allontanarsi dall'ospedale e, nonostante la risposta negativa, si allontanò comunque. Per tali ragioni il vizio prospettato non è riuscito a scalfire la configurabilità del dolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilita' del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro tremila, considerata la manifesta infondatezza del motivo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo se ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilita'; nella fattispecie la Corte ha ritenuto tale assenza di colpa non configurata.

  • Norme interne e convenzionali sul diritto alla traduzione degli atti per l'indagato straniero

    Pur riconoscendo il principio della necessita' di informare l'imputato nella lingua a lui nota, la Corte ha interpretato che la mera contestazione della mancata traduzione non prevale quando risultano elementi processuali concreti che dimostrano la comprensione e consapevolezza dell'imputato circa la misura cautelare e le prescrizioni.

Massime di principio

  • La mera allegazione generica di mancata traduzione non è sufficiente a escludere il dolo: bisogna dimostrare concretamente l'assenza di comprensione e l'inesistenza di altri elementi che attestino consapevolezza.
  • La traduzione di un provvedimento cautelare precedente (es. custodia in carcere) può non essere decisiva se successivamente è stata applicata una diversa misura; conta la conoscenza effettiva della misura in vigore al momento del fatto.
  • Elementi processuali come il verbale d'arresto che attesta la comprensione della lingua e le dichiarazioni rese in interrogatorio (anche con rito abbreviato se utilizzabili) sono forti indizi della consapevolezza dell'imputato e possono contrastare la tesi difensiva sulla mancanza di conoscenza della misura.
  • I motivi di ricorso formulati in modo generico e manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se si intende contestare la configurabilita' del dolo per mancata traduzione, la difesa deve produrre elementi specifici (es. prove dell'effettiva impossibilita' di comprensione, assenza di comunicazioni in lingua nota, certificazioni linguistiche o testimonianze) per essere efficace.

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