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Sentenza

Sentenza n. 2183/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 24 novembre 2025 relativa agli atti del procedimento di recupero di somme per asserita indebita fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina sull'istanza di accesso documentale presentata il 24 novembre 2025. L'istanza riguardava gli atti e i provvedimenti posti a fondamento delle richieste di pagamento relative alle annualità 2015 e 2016, concernenti prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito. In particolare, il ricorrente chiedeva: a) copia dell'autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento; b) l'atto indicante la prestazione fruita in esenzione e la relativa data; c) il conteggio o prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; d) ogni altro atto o documento utilizzato dall'ASP nel procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento; e) ogni ulteriore atto o documento prodromico, presupposto o connesso. Il ricorrente deduceva la genericità della pretesa dell'Amministrazione e rappresentava la necessità di acquisire la documentazione per tutelare in giudizio i propri interessi. Nel corso del giudizio l'ASP trasmetteva i documenti richiesti alle lettere b) e c), mentre permaneva l'omessa ostensione dei documenti indicati alle lettere a), d) ed e).

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti indicati alle lettere b) e c), già trasmessi dall'Amministrazione. Ha invece accolto il ricorso per la restante parte, ordinando all'ASP di consentire al ricorrente, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso ai documenti amministrativi, ove esistenti, corrispondenti a quelli indicati alle lettere a), d) ed e) dell'istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, collegato alla documentazione relativa alla richiesta di pagamento di cui era destinatario. Ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante richiesta per l'accesso è più ampia dell'interesse all'impugnazione e non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. La strumentalità dell'accesso va intesa in senso ampio, quale utilità per la cura di un interesse giuridicamente rilevante, e non esclusivamente quale strumentalità alla difesa in giudizio. Quando l'accesso è richiesto in vista di un giudizio, l'Amministrazione e il giudice dell'accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, trattandosi di valutazioni riservate al giudice del merito. L'interesse all'accesso deve essere apprezzato in astratto e in modo autonomo rispetto allo scopo finale. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    La legittimazione all'accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia rispetto all'interesse necessario per impugnare un atto e non presuppone necessariamente un diritto soggettivo o un interesse legittimo. È sufficiente che i documenti possano spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.

  • art. 116 c.p.a.

    accertamento del diritto di accesso

    Il rito consente di chiedere l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'Amministrazione all'ostensione dei documenti; nel caso concreto il ricorso è stato parzialmente definito per cessazione della materia del contendere e parzialmente accolto con ordine di esibizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; tale interesse può consistere anche nell'utilità degli atti per la cura di una situazione giuridicamente rilevante più ampia di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
  • La strumentalità dell'accesso non deve essere necessariamente riferita alla proposizione di un'azione giudiziale: è sufficiente che la disponibilità dei documenti sia concretamente utile alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente.
  • Quando l'accesso è richiesto in vista di un eventuale giudizio, non è consentito negarlo sulla base di una valutazione anticipata della fondatezza, dell'ammissibilità o della rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda, valutazioni riservate al giudice del giudizio principale.
  • L'interesse all'accesso deve essere valutato in astratto e conserva autonomia rispetto allo scopo ultimo per cui il richiedente intende utilizzare la documentazione.
  • La trasmissione parziale dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione effettivamente ostesa, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per i documenti ancora non messi a disposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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