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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23007/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in funzione di giudice d'appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., ha disposto il sequestro preventivo di porzioni della terrazza a mare e dell'ampliamento del braccio a mare dello stabilimento ricettivo Miramare a Castello, ritenute realizzate in difformità dai titoli concessori demaniali e in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, integrando ipotesi di reato previste dagli artt. 54 e 1161 cod. nav. e dall'art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004. I ricorrenti deducono travisamento dei fatti e dei documenti, indeterminatezza del sequestro, omissione nel valutare la pluralità di titoli autorizzativi succedutisi nel tempo (richiamando concessioni e autorizzazioni antecedenti, richieste di variazione e provvedimenti del 2019/2020), affermano la prescrizione del reato paesaggistico e il ne bis in idem per una precedente sentenza di assoluzione del 2001, nonché l'inesistenza di esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure proposte consistessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della logicità della motivazione del Tribunale del Riesame, profili non sindacabili in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di legge o radicali carenze motivazionali, non dedotte nei termini richiesti. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del Riesame che ha individuato come parametro di legittimità il nulla osta della Soprintendenza del 1964 e ha motivatamente valutato l'esistenza di fumus commissi delicti e di periculum in mora, posto che le opere contestate avrebbero potuto aggravare l'impatto sul demanio e sul paesaggio e che interventi recenti sulle opere potevano integrare la prosecuzione del reato. Ha inoltre escluso il ne bis in idem per mancanza dell'eadem personae e ha respinto la doglianza di prescrizione ritenendo applicabile il principio della prosecuzione dell'abuso con possibile insorgenza di nuovi illeciti in seguito a lavori successivi. Per tali motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    art. 322-bis cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha operato in funzione di giudice d'appello ai sensi di questa norma nel riesame del decreto di dissequestro.

  • artt. 54 e 1161 cod. nav.

    artt. 54 e 1161 del cod. nav.

    Le opere sono state ritenute abusive e potenzialmente integranti il reato di occupazione abusiva del demanio (art. 1161) e le relative fattispecie previste nel codice della navigazione richiamate dall'accusa.

  • art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004

    art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004

    La realizzazione delle opere senza autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta suscettibile di integrare la fattispecie di reato paesaggistico richiamata.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro: il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali.

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte illustra che determinate censure (es. travisamento dei fatti o illogicità della motivazione) sono sindacabili in cassazione solo nei limiti e nelle forme previste da tali lettere; i ricorrenti non hanno rispettato tali limiti.

  • art. 49 cod. nav.

    Disposizione richiamata dalle difese circa la natura delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale; la Corte osserva che anche ove vi fosse dubbio di demanio, la disciplina demaniale si estende per compatibilità.

  • art. 28 cod. nav.

    L'articolo è richiamato in relazione all'elencazione delle aree demaniali; la Corte sottolinea che il mare territoriale costituisce res communis e la disciplina demaniale può trovare applicazione.

  • art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (prot. 10336 del 26/2/2024)

    art. 24 del regolamento di esecuzione del cod. nav. prot. 10336 del 26/2/2024

    La difesa invocava la procedura di variazione prevista dal regolamento per l'adeguamento delle concessioni; la Corte ritiene che la mera esistenza di istanze o titoli successivi non annulli la valutazione del Tribunale circa la difformità rispetto al titolo originario quando manchi atto suppletivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle sanzioni pecuniarie previste per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi della normativa collegata.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. per inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà per determinare il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge o per radicali carenze motivazionali; non è strumento per riesaminare il fatto o rinnovare la valutazione delle prove.
  • Per contestare omissioni decisive nella motivazione del giudice di merito il ricorrente deve allegare e provare l'esistenza e la rilevanza dell'elemento probatorio omesso e dimostrare che fosse disponibile al giudice del riesame.
  • In materia di demanio marittimo e tutela paesaggistica, le opere realizzate senza titoli specifici possono integrare reati permanenti e giustificare il sequestro preventivo per il rischio di ulteriore aggravamento ambientale o riutilizzo.
  • La sussistenza di titoli amministrativi successivi non esclude automaticamente l'illegittimità di opere rispetto al titolo originario: è rilevante la corrispondenza effettiva tra opere realizzate e autorizzazioni vigenti, e l'assenza di atti suppletivi o nuove autorizzazioni paesaggistiche può rendere le opere difformi.
  • Il ne bis in idem opera solo con l'identità della persona e della condotta; sentenze pregresse su soggetti o opere diverse non escludono nuovi procedimenti per atti differenti.
  • La prescrizione dei reati edilizi/paesaggistici può essere interrotta o ricominciare se sull'opera abusiva intervengono successivi lavori o modifiche che integrino una prosecuzione dell'abuso.
  • Errori materiali nel dispositivo (es. data errata) possono essere irrilevanti se la motivazione del provvedimento mostra chiaramente il riferimento corretto e l'itinerario logico del giudice.

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