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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32388/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per due motivi principali: 1) contestazione della configurabilità del reato di falso sostenendo che la falsificazione fosse "grossolana" e dunque penalmente irrilevante; denuncia inoltre errore della Corte territoriale nel ragionamento perché avrebbe confuso il tipo di documento (avrebbe erroneamente fatto riferimento a carta d'identità anziché a patente di guida) e avrebbe trascurato che il formato tessera della patente era ormai obbligatorio da anni, rendendo palesemente riconoscibile la falsificazione; 2) censura dell'applicazione della recidiva: Perillo sostiene che la Corte non ha adeguatamente valutato lo iato temporale tra i fatti attuali e le precedenti condanne, con ciò non potendo correttamente ritenere la maggior riprovevolezza e la recidiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che l'errore formale della motivazione (confusione su carta d'identità vs patente) non incida sulla decisione di fondo: il falso è stato ritenuto non grossolano sulla base di elementi probatori più pregnanti, in particolare le difficoltà iniziali degli operatori di polizia giudiziaria a rilevare la falsificazione, superate solo per conoscenza pregressa dell'imputato, il che dimostra che il documento era idoneo a trarre in inganno e non riconoscibile "ictu oculi". Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la motivazione del primo giudice, ritenendo che la reiterazione di reati, la natura e il numero degli stessi (anche con reati aggravati dal metodo mafioso e associazione mafiosa) e la relativa distanza temporale giustificassero l'applicazione della recidiva; il ricorrente non ha prodotto elementi concreti per contrastare tale valutazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma richiamata quale capoverso di accusa relativa al contesto del reato (impiego/possesso di documenti falsi nel quadro della normativa del d.lgs. 159/2011). È stata utilizzata come base normativa per la contestazione relativa al documento falsificato.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato di falso (in relazione all'art. 477 c.p.). Applicata per perseguire la falsificazione della patente ritrovata in disponibilità dell'imputato.

  • art. 477 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 482 per inquadrare la fattispecie di falso documentale contestata.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma processuale che prevede l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Theedeos; Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Ciaccio)

    Citate per il principio sul falso 'non grossolano' e sul requisito dell'inestricabile capacità del documento di trarre in inganno: un falso rilevante penalmente è quello non riconoscibile 'ictu oculi' e che, per la sua apparenza veritiera, può indurre in errore.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè)

    Citata in relazione alla valutazione della recidiva: consente al giudice di considerare, oltre alla mera esistenza dei precedenti, la natura e il numero dei reati e la distanza temporale per valutare la maggiore riprovevolezza e pericolosità del soggetto.

Massime di principio

  • La qualificazione del falso come 'grossolano' (penalmente irrilevante) richiede prova che la falsificazione fosse palesemente riconoscibile 'ictu oculi'; la mera età o formato del documento non è necessariamente decisiva se elementi probatori dimostrano che il documento poteva ingannare.
  • Se la polizia giudiziaria incontra difficoltà a rilevare la falsificazione e il documento risulta verosimile salvo accertamenti puntuali, il giudice può ritenere il falso non grossolano.
  • Errori formali nella motivazione (es. confusione tra tipi di documento) non comportano automaticamente l'annullamento se la decisione di merito è sorretta da altri elementi probatori sufficienti e congrui.
  • L'applicazione della recidiva non si basa solo sulla presenza di precedenti ma anche sulla natura, sul numero dei reati e sul rapporto temporale: un iato temporale non è automaticamente dirimente se i precedenti dimostrano una rilevante pericolosità sociale e ripetizione delinquenziale.
  • In appello e in cassazione incombe sul ricorrente l'onere di indicare in modo concreto e preciso gli elementi di fatto o di diritto non considerati o valutati erroneamente; critiche generiche alla motivazione o senza elementi nuovi difficilmente ottengono accoglimento.
  • Per difendersi efficacemente in casi di falso documentale, è utile produrre elementi tecnici (perizie, confronti formali) che dimostrino la palesità della falsificazione o l'impossibilità di confondere il documento con l'originale.

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