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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Cessione di beni e/o prestazione di servizi - Contributo straordinario versato dalla società controllante alla controllata - Necessità, per l'imponibilità Iva, che sia dimostrato il carattere corrispettivo dell'erogazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA di un contributo straordinario versato da una società controllante alla propria controllata, in ragione della negativa congiuntura del mercato. Il punto controverso era stabilire se l'erogazione costituisse un'operazione a titolo oneroso, riconducibile a una cessione di beni o a una prestazione di servizi con rapporto sinallagmatico, oppure un atto gratuito e quindi estraneo all'imposizione IVA. La sentenza ha ritenuto necessaria la prova concreta dell'esistenza di una corrispettività tra il contributo e una specifica prestazione resa dalla controllata.

La decisione

La mera motivazione economica dell'erogazione, anche se collegata all'interesse della società controllante a sostenere la controllata in una fase di crisi del mercato, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto negoziale a prestazioni corrispettive. In mancanza della prova di una specifica controprestazione, il contributo conserva natura gratuita e non può essere assoggettato a IVA come corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso

    L'imponibilità IVA richiede l'esistenza di un'operazione effettuata a titolo oneroso, con un nesso diretto tra l'erogazione ricevuta e una specifica prestazione resa.

  • Principio di corrispettività delle operazioni IVA

    Un contributo infragruppo non è imponibile per il solo fatto di essere economicamente collegato all'attività della società controllata o all'interesse della controllante; occorre provare un rapporto sinallagmatico e una controprestazione individuabile.

Massime di principio

  • Un contributo versato dalla controllante alla controllata è, in linea generale, gratuito e non imponibile IVA se non è collegato a una prestazione specifica e individuabile.
  • La semplice esistenza di un interesse economico della società che eroga il contributo non dimostra, da sola, la corrispettività dell'operazione.
  • Per sostenere l'imponibilità IVA occorre documentare un accordo, una prestazione concretamente resa e un nesso diretto tra tale prestazione e la somma corrisposta.
  • In caso di contestazione, la qualificazione dell'erogazione dipende dalla sostanza economica e dalla prova del rapporto sinallagmatico, non dalla sola denominazione attribuita dalle parti.
  • Le ragioni di sostegno finanziario, riequilibrio patrimoniale o solidarietà infragruppo non trasformano automaticamente un trasferimento gratuito in un corrispettivo soggetto a IVA.

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