Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51269/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/03/2023 che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati al ricorrente. Censure principali: i) omessa autonoma valutazione del giudice del riesame (art. 292 c.p.p.), con sovrapposizione testuale tra richiesta del PM e ordinanza; ii) vizio di motivazione e violazione di legge sulla gravità indiziaria (in particolare sul capo relativo all'esproprio del fondo) e omessa considerazione di nuovi elementi; iii) mancata esclusione della circostanza aggravante "metodo mafioso"; iv) carenza delle esigenze cautelari per assenza di precedenti, attività lavorativa stabile e vetustà dei fatti; v) produzione in sede di cassazione di documenti nuovi (tra cui la restituzione della caparra e provvedimenti civili) che, secondo la difesa, avrebbero inciso sul giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: il sindacato della Corte di legittimità sulle misure cautelari è limitato ai vizi di logicità manifesta o violazione di legge; le censure erano generiche e aspecifiche e non indicavano in che modo l'omessa autonoma valutazione avrebbe determinato un risultato diverso; l'errata indicazione di identità di terzi nell'ordinanza non incideva sulla prova di resistenza poiché restano gravi indizi derivanti dalle intercettazioni e dalle condotte dell'indagato; la circostanza aggravante per utilizzo del metodo mafioso è stata adeguatamente motivata anche dalla partecipazione al contesto di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata; i documenti prodotti per la prima volta in cassazione non sono stati recepiti come prova nuova rilevante. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione del ricorso, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine all'obbligo di autonoma valutazione del giudice; la Corte osserva che la denuncia generica di mancata autonoma valutazione è inammissibile se non indicati gli specifici profili determinanti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la decisione evidenzia che devono essere attuali e concrete e la valutazione del giudice del merito è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge

  • art. 393 cod. pen.

    La difesa ha prospettato la riconducibilità dei fatti a questo articolo (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte del riesame e la Cassazione hanno ritenuto invece che la condotta sia diversa e che l'indagato non avesse titolo per agire giudizialmente contro la persona offesa, rendendo inapplicabile l'art. 393 nel senso dedotto dalla difesa

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica; la Corte ha valutato che le doglianze difensive non hanno efficacemente dimostrato l'inidoneità della qualificazione adottata dal giudice del merito

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai "motivi nuovi" ammissibili in sede di impugnazione; la Corte precisa che si possono proporre motivi nuovi ma non produrre documenti nuovi che costituiscano 'nuova prova' valutabile per la prima volta in Cassazione

  • art. 311, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 585 per la disciplina dei motivi nuovi; la Corte ribadisce i limiti di ammissibilità dei motivi e dell'esclusione della produzione di nuovi documenti

  • art. 325, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di misure cautelari reali (richiamo alla disciplina sui motivi nuovi in grado di legittimare nuova istanza al merito)

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione per spiegare che il nuovo codice non prevede la produzione di documenti nuovi in Cassazione come consentito dall'abrogato art. 533

  • art. 327-bis, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che la facoltà del difensore di svolgere indagini non consente di bypassare il divieto di introdurre nuovi documenti valutabili nel merito in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria applicata per la condanna alle spese e all'ammenda: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione del ricorso

  • circostanza aggravante 'utilizzo del metodo mafioso' (normativa e giurisprudenza antimafia)

    La Corte ha ritenuto che la presenza e l'intervento di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata (Lettieri e Mammolenti) e il contesto intimidatorio emerso dalle intercettazioni giustificassero l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può sindacare solo la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti o della prova.
  • La censura per mancata autonoma valutazione del giudice del riesame deve indicare con precisione i passaggi della motivazione omessi e spiegare come ciò avrebbe potuto portare a decisioni diverse; dichiarazioni generiche sono inammissibili.
  • Se si contesta l'errata valutazione di un singolo elemento probatorio, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza della sua espunzione sulla cosiddetta 'prova di resistenza'; se le residue prove sono sufficienti la censura è priva di rilievo.
  • Documenti o prove prodotti per la prima volta in Cassazione sono, di regola, inammissibili salvo eccezioni estremamente limitate (certificati anagrafici, atti che escludono l'imputabilità o estinguono il reato); elementi nuovi vanno depositati e valutati dal giudice del merito.
  • Per l'aggravante del metodo mafioso non è necessaria una minaccia esplicita: il coinvolgimento di soggetti notoriamente collegati alla criminalità organizzata e un contesto intimidatorio possono giustificare l'aggravante.
  • Le esigenze cautelari richiedono elementi di concretezza e attualità; l'assenza di precedenti o la presenza di un lavoro stabile non escludono automaticamente la necessità della misura se permangono indizi gravi e rischio di reiterazione o inquinamento probatorio.
  • In sede di impugnazione è strategicamente essenziale formulare motivi specifici e collegati alla motivazione adottata dal giudice: motivi generici o riproposizione di argomentazioni già valutate sono destinati al rigetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.