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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23203/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di un residuo contributo per prestazioni residenziali socio-sanitarie erogate da una struttura privata convenzionata in favore di anziani non autosufficienti, sulla base di un contratto stipulato con l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il giudice di primo grado aveva condannato al pagamento la Regione; la Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo che la Regione non fosse vincolata dal contratto stipulato dall’Asp e che non sorgesse a suo carico un’obbligazione diretta di pagamento, né in base alla normativa regionale né in base all’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 conv. in l. n. 423/1993. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione inidonea a individuare i motivi di appello accolti; 2) e 3) violazione della normativa statale e regionale sostenendo che la Regione fosse debitore/ente tenuto al pagamento delle prestazioni e che il contratto con l’Asp producesse effetti anche verso la Regione; 4) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per avere la Corte escluso l’azione di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà; 5) nullità per avere ritenuto ammissibile la domanda restitutoria formulata dalla Regione in appello e per l’uso della documentazione prodotta; 6) motivazione apparente sulla prova dei pagamenti da restituire; 7) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova sull’esito dei pagamenti/assegnazioni; 8) nullità per avere disposto la restituzione anche nei confronti dei difensori distrattari, non evocati personalmente. La Regione ha resistito con controricorso, eccependo anche l’improcedibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità della notifica via PEC, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di improcedibilità, poiché dagli atti risultava il deposito della sentenza notificata via PEC con relata e messaggio muniti di attestazione di conformità. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e perché non era indicato quale concreto error in procedendo o ultrapetizione fosse imputabile alla sentenza impugnata. Ha rigettato i motivi secondo e terzo, ribadendo l’orientamento secondo cui, nelle prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la Regione Calabria resta estranea ai contratti stipulati dall’Asp con le strutture private, salvo diversa espressa previsione di legge; la disciplina regionale invocata opera solo nei rapporti interni tra Regione e azienda sanitaria e non fonda un’obbligazione diretta verso la struttura accreditata. Di conseguenza è stato escluso anche il ricorso all’azione di arricchimento senza causa, per difetto del requisito di sussidiarietà. Ha poi respinto il quinto motivo, affermando che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado è ammissibile in appello quando il pagamento sia avvenuto dopo la proposizione del gravame, potendo essere formulata nel corso del giudizio e, nel caso concreto, anche in sede di precisazione delle conclusioni. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo, perché volti a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, attività preclusa in cassazione. Ha infine rigettato l’ottavo motivo, chiarendo che, in caso di riforma della sentenza che aveva disposto la distrazione delle spese, il difensore distrattario non è litisconsorte necessario quando la controversia riguardi solo la restituzione delle somme distratte quale effetto consequenziale della riforma, e che la restituzione può essere chiesta anche in sede di impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.

    richiamato solo come rito di primo grado

  • art. 360 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    indica i parametri del sindacato di legittimità invocati nei motivi

  • art. 99 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    la Corte esclude che la sentenza d’appello abbia violato tale principio; la censura era comunque generica

  • art. 132 c.p.c.

    nullità della sentenza impugnata

    richiamato come parametro della dedotta motivazione apparente

  • art. 156 c.p.c.

    difetto di forma ex art. 156 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, senza esito

  • art. 342 c.p.c.

    onere dell'appellante di specificare i motivi di impugnazione

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’effetto devolutivo dell’appello

  • art. 1372 c.c.

    art. 1372, 2 comma, cod. civ.

    invocato per sostenere che il contratto non potesse produrre effetti verso soggetti estranei

  • art. 1, comma 10, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423

    nei rapporti ... con le strutture private convenzionate ... si deve considerare debitore inadempiente ... l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo

    la Corte esclude l’applicabilità alla Regione Calabria nel caso concreto, in assenza di una previsione che le attribuisca direttamente l’obbligazione verso la struttura accreditata

  • artt. 17 e 18 L.R. Calabria 22/2007

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della pretesa obbligazione regionale

  • art. 41, comma 4, L.R. Calabria n. 69/2012

    richiamato dalla ricorrente come norma di spesa regionale

  • L.R. Calabria n. 12 del 21 aprile 2015

    richiamata dalla ricorrente

  • art. 9 L.R. Calabria n. 40/2016

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 16, comma 6, L.R. Calabria n. 44/2016

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di arricchimento senza causa è esclusa per difetto di sussidiarietà, poiché la pretesa avrebbe potuto essere rivolta al soggetto eventualmente obbligato

  • art. 2042 c.c.

    richiamato quale limite di ammissibilità dell’azione generale di arricchimento

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni, senza accoglimento

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito di motivazione e giusto processo

  • art. 93 c.p.c.

    la distrazione delle spese in favore del difensore è valida e produce effetti diretti in capo al difensore distrattario

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull’inclusione dei difensori distrattari

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo sull’efficacia del giudicato

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale possibile azione autonoma di ripetizione delle somme distratte

  • d.lgs. n. 231/2002

    interessi ex d.lgs. n. 231/2002

    richiamato come titolo degli interessi sulle somme dovute

Massime di principio

  • Nelle prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la Regione non è automaticamente obbligata verso la struttura privata per il solo fatto che il contratto sia stato stipulato dall’azienda sanitaria locale o provinciale: occorre una espressa previsione di legge che faccia sorgere un’obbligazione diretta in capo alla Regione.
  • Le disposizioni regionali che allocano quote di finanziamento a carico del Fondo sociale regionale possono avere rilievo solo nei rapporti interni tra Regione e azienda sanitaria, e non bastano da sole a fondare la legittimazione passiva della Regione verso il creditore della prestazione.
  • L’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 non opera automaticamente contro la Regione se l’assetto normativo regionale attribuisce alle aziende sanitarie il potere di stipulare i contratti e alla Regione solo funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza.
  • L’azione di arricchimento senza causa è inammissibile o infondata quando il creditore dispone, almeno in astratto, di un’azione contrattuale o verso il soggetto effettivamente tenuto al pagamento; il requisito di sussidiarietà va verificato in concreto.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non costituisce domanda nuova se proposta nel giudizio di appello nei tempi consentiti; se il pagamento avviene dopo l’impugnazione, può essere formulata anche nel corso del giudizio.
  • La riforma di una sentenza che aveva disposto la distrazione delle spese comporta la ripetizione delle somme da parte del difensore distrattario, ma il difensore non è litisconsorte necessario quando si discute solo della restituzione quale effetto consequenziale della riforma, e non dei presupposti della distrazione stessa.
  • In cassazione non è consentito ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione della prova o sull’idoneità delle risultanze documentali, salvo i limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e specificamente argomentato.
  • Le censure di ultrapetizione, motivazione apparente o violazione di norme processuali devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando il concreto errore denunciato e i passaggi del provvedimento e degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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