Cassazione Penale, Sentenza n. 6422/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Pescara del 18/10/2022 per tardività. Deduceva violazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che il termine maggiorato di 15 giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza doveva computarsi con riferimento alla data di deposito della motivazione (depositata il 16/01/2023), e non alla data di pronuncia della sentenza (lettura del dispositivo il 18/10/2022), per cui le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 avrebbero dovuto applicarsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione della Corte d'appello di L'Aquila che aveva ritenuto tardivo l'appello. La motivazione è che la disposizione transitoria (art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022) ancorava l'applicabilità delle nuove norme sugli impugnazioni (tra cui art. 585, comma 1-bis c.p.p.) alla data di pronuncia della sentenza (lettura del dispositivo) e non al deposito della motivazione. Poiché la sentenza era stata pronunciata il 18/10/2022 (prima del 30/12/2022), le nuove regole non si applicavano; di conseguenza il termine per impugnare non era aumentato e l'appello inviato il 07/03/2023 risultava tardivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, codice di procedura penale
La norma prevede un aumento del termine di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che la sua applicabilità sia subordinata alla condizione transitoria dettata dall'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, e quindi vada applicata solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
"Le disposizioni ... si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto."
La Corte interpreta il termine 'pronunciate' come riferito al momento della lettura del dispositivo (pronuncia), non al deposito della motivazione; pertanto le nuove disposizioni in materia di impugnazione si applicano solo se la sentenza è stata pronunciata dopo il 30/12/2022.
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, codice di procedura penale
Norme collegate introdotte dal medesimo decreto che incidono sui requisiti e sui termini dell'impugnazione; anch'esse soggette alla medesima clausola transitoria ancorata alla data di pronuncia.
art. 175 codice di procedura penale
Richiamato nella transizione normativa come disciplina applicabile nei casi indicati; la Corte segnala che la disposizione transitoria estende anche le modifiche di questo articolo nei casi di sentenze pronunciate successivamente.
art. 533, comma 1, codice di procedura penale
Richiamato per chiarire che la pronuncia della sentenza avviene con la lettura del dispositivo, momento che la Corte ritiene determinante ai fini dell'applicabilità temporale delle nuove norme.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
art. 11 delle Preleggi (principio tempus regit actum)
Principio di diritto intertemporale richiamato: il regime applicabile si determina con riferimento al momento dell'atto (la pronuncia della sentenza). La Corte evidenzia che il legislatore ha specificamente confermato tale criterio con la norma transitoria.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità di disposizioni transitorie relative agli impugnazioni, prendere come riferimento la data di pronuncia della sentenza (lettura del dispositivo), non il deposito della motivazione.
- Se una sentenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore di una nuova disciplina processuale, le modifiche introdotte non si applicano anche se la motivazione è depositata successivamente.
- Quando si calcola la tempestività di un'impugnazione, verificare prima quale regime temporale (anteriore o posteriore alla riforma) si applica alla pronuncia oggetto di impugnazione; in caso di dubbio, non contare sul deposito della motivazione come momento iniziale.
- Il principio tempus regit actum vale in tema di impugnazioni salvo diversa disposizione transitoria espressa; quindi controllare sempre le norme transitorie del provvedimento riformatore.
- In presenza di nuovi adempimenti o prolungamenti di termini introdotti per agevolare l'impugnazione dell'imputato assente, accertarsi che la pronuncia sia successiva all'entrata in vigore delle norme; altrimenti procedere tempestivamente con l'impugnazione secondo il precedente termine.
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