Cassazione Penale, Sentenza n. 1839/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro il diniego di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto rilevante, ai fini del computo dei termini di custodia, il rinvio disposto in data 14/11/2019 ascrivendolo alla fattispecie di cui all'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p. (rinvio per impossibilità del difensore nominato per la prima volta). Daniello sosteneva che l'avv. Perone era stato nominato già in fase di fermo e aveva partecipato all'istruttoria, che la successiva rinuncia e nuova nomina non giustificavano la qualifica di "difensore nominato per la prima volta" e che la presenza di un co-difensore (Perone) avrebbe reso non decisiva la prima nomina dell'avv. Briganti; inoltre il verbale dell'udienza non mostrerebbe una manifestazione di assoluta impossibilità a svolgere il mandato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il rinvio del 14/11/2019 fosse collegato alle richieste difensive formulate in quella e nella precedente udienza (3/10/2019) e che la posizione dell'avv. Briganti come "difensore nominato per la prima volta" fosse effettiva, giustificando il rinvio. La Corte ha inoltre affermato che la presenza di un codifensore non annulla il diritto di ciascun difensore a svolgere compiutamente il mandato e che i periodi di sospensione derivanti dall'esercizio di diritti difensivi si sommano ai periodi massimi di custodia (richiamando la giurisprudenza Miraglia). Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 304 cod. proc. pen.
Il rinvio disposto per richiesta difensiva (art. 304, comma 1, lett. b) può comportare la sospensione del computo dei termini; la Corte ha ritenuto che il rinvio fosse riconducibile a tale ipotesi e quindi incidente sul calcolo dei termini di custodia cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze per il ricorso inammissibile o manifestamente infondato: condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale previsione irrogando euro 3.000,00.
Sez. 1, n. 22289 del 25/01/2018 (giurisprudenza Miraglia)
Principio giurisprudenziale richiamato: i periodi di sospensione disposti per assenza o per l'esercizio di diritti difensivi (anche richieste di rinvio per nuove nomine) si aggiungono ai periodi di durata massima della custodia cautelare.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Previsione procedurale relativa alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; citata in ordine al deposito delle conclusioni nella procedura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Un rinvio disposto su richiesta dei difensori, compreso quello motivato dalla nomina di un difensore "per la prima volta", può essere ricondotto all'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p. e quindi incidere sul computo dei termini di custodia cautelare.
- La presenza di un codifensore già instaurato nel processo non elimina il diritto del difensore recentemente nominato ad avere il tempo necessario per svolgere efficacemente il proprio mandato; pertanto l'istanza di rinvio per questa ragione può risultare legittima.
- Per ottenere che un rinvio non sia considerato rilevante ai fini del computo dei termini, il ricorrente deve dimostrare in modo chiaro e documentato che non sussisteva una reale esigenza difensiva o che il verbale contraddica la motivazione del rinvio.
- Le pronunce di inammissibilità per manifesta infondatezza possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto i ricorsi devono essere prospettati con fondamento sostanziale.
- Nelle impugnazioni che vertono su questioni processuali documentali (verbali, nomine difensive, rinvii) la valutazione della legittimità si basa principalmente sul contenuto degli atti processuali e dei verbali delle udienze.
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