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Provvedimento

Deliberazione n. 509 del 26/10/2023

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Garante Privacy509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni di c.d. revenge porn ex art. 144-bis Codice privacy. Le misure erano finalizzate a impedire la diffusione, sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok, di materiale sessualmente esplicito trasmesso in formato hash. Le società destinatarie sono state inoltre onerate della conservazione, per finalità probatorie, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi e con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. Il procedimento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per le ipotesi di c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazione di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La disposizione prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica da parte del Garante.

Segnalazione e intervento d’urgenza

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi tutelate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 215 e 216 del 13 ottobre 2023.

Misure impartite alle piattaforme

Con le determinazioni urgenti è stato disposto che Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited:

  • adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservassero l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • utilizzassero misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicassero tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 215/2023 e 216/2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited.

Profili pratici per gli operatori

Il provvedimento conferma l’uso dello strumento d’urgenza previsto per le segnalazioni in materia di revenge porn, con intervento rapido sulle piattaforme digitali per bloccare la diffusione del contenuto e preservare la prova. Per i gestori di piattaforme, assume rilievo l’obbligo di esecuzione immediata delle misure di blocco e di conservazione limitata del materiale, nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede un intervento dell’Autorità entro quarantotto ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione dell’interessato e intervento urgente

La persona interessata ha segnalato una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 215 e 216 del 13 ottobre 2023.

Contenuto delle misure urgenti

Le determinazioni urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Alle medesime società è stata altresì prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale

Esaminate le osservazioni presentate e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 215/2023 e 216/2023 adottati nei confronti delle società destinatarie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpubblica amministrazionepiattaforme digitalimisure di sicurezzadiritti dell'interessato

Testo integrale

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