Cassazione Penale, Sentenza n. 29572/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d\'appello che lo aveva assolto dal reato ascritto al capo b) ma confermato le condanne per bancarotta distrattiva-dissipativa (capo a) e per bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare (capo c). I motivi di ricorso denunciavano: (1) vizi di motivazione in ordine alla responsabilit\'e per la bancarotta patrimoniale distrattiva, sostenendo che non fosse dimostrata una significativa differenza tra valore reale e prezzo di cessione dei beni e che la Corte avesse impropriamente spostato l\'onere probatorio; (2) vizi di motivazione in ordine alla bancarotta impropria (capo c), lamentando l\'omessa considerazione del nesso causale fra omissioni contributive/tributarie e fallimento e la mancata valutazione delle garanzie personali offerte; (3) vizio per l\'applicazione della recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma 4 c.p. e della conseguente preclusione dell\'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 69, comma 4 c.p., ritenendo opinabile che sussistessero plurime violazioni pregresse utili a configurare la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata in ordine sia alla valutazione delle cessioni di beni (distrazione/dissipazione) sia alla qualificazione come "operazioni dolose" del sistematico mancato pagamento di tributi e contributi, atteso che tali condotte possono prevedibilmente innescare il dissesto. Ha invece accolto il terzo motivo: verificando i precedenti penali definitivi, la Corte ha constatato che non sussisteva il presupposto formale per l\'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 c.p. (mancava l\'irrevocabilità anteriore della pronuncia pregressa rispetto alla commissione dei reati contestati). Ne consegue che la recidiva poteva essere valutata, al pi\'u, ai sensi del comma 2 dell\'art. 99. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimessa ad altra sezione della Corte d\'Appello di Brescia per rideterminare la pena; il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
legge fallimentare - art. 223, comma 2, n. 2
art. 223, comma 2, n. 2) legge fallimentare
Le "operazioni dolose" possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali: tale condotta, se frutto di scelta gestionale consapevole, rende prevedibile il dissesto e integra la fattispecie di bancarotta impropria
codice penale - art. 99, comma 4
art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva reiterata richiede che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile anteriormente alla commissione del nuovo reato; in mancanza del requisito formale non può operare la recidiva aggravante al quarto comma
codice penale - art. 69, comma 4
art. 69, comma 4, cod. pen.
L\'operatività della preclusione alle circostanze attenuanti è collegata all\'applicazione della recidiva; se la recidiva non opera per vizio formale, la preclusione non può essere applicata
codice di procedura penale - art. 441
Il ricorso richiamava la possibilità per il giudice di avvalersi dei poteri istruttori (art. 441) per determinare il valore dei beni; la Corte di Cassazione non ha ritenuto questa omissione decisiva rispetto alla motivazione complessiva
disp. att. cpp - art. 173, comma 1
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione
codice penale / dlgs - precedenti (decreti penali)
decreti penali n. 962/2012 e n. 3915/2012
I decreti penali menzionati come precedenti penali definite sono stati esaminati temporalmente: la loro irrevocabilità e le date di commissione sono decisive per l\'accertamento del requisito formale della recidiva
Massime di principio
- La qualificazione come "operazioni dolose" ex art. 223, comma 2, n. 2 L.F. può essere fondata anche sul sistematico mancato pagamento di imposte e contributi: tale comportamento, se sistematico e consapevole, è idoneo a rendere prevedibile il dissesto
- La valutazione del valore dei beni ceduti (nel reato di bancarotta patrimoniale) non richiede necessariamente una determinazione numerica perfetta se la motivazione d\'insieme spiega perché le operazioni hanno prodotto un danno patrimoniale; tuttavia, omissioni probatorie importanti possono essere contestate in appello o cassazione
- L\'onere della prova della responsabilità penale resta in capo all\'accusa; ma il giudice può legittimamente ricavare responsabilità da un insieme di circostanze e dalla prevedibilit\'a dell\'evento dissesto derivante dalla condotta antidoverosa
- L\'elemento soggettivo per la bancarotta impropria da operazioni dolose può essere satisfatto dalla consapevolezza e dalla prevedibilit\'a dell\'evento (non è necessario dimostrare che l\'autore volesse o prevedesse esattamente il fallimento)
- Per l\'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) occorre attenzione ai profili formali: la irrevocabilità della precedente condanna deve essere anteriore alla commissione del reato nuovo; assenza o revoca dei precedenti può precludere l\'aggravante e imporre la revisione del trattamento sanzionatorio
- Se la Corte applica erroneamente la recidiva con conseguente esclusione delle attenuanti (art. 69 c.p.), la correzione in sede di legittimità può portare soltanto alla riforma del trattamento sanzionatorio e al rinvio per nuovo giudizio sulla pena
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