Cassazione Penale, Sentenza n. 30000/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione tra numerose sentenze (elencate nell'istanza): il ricorrente contestava, in particolare, omissioni e carenze di motivazione nell'ordinanza impugnata relative a: 1) la commisurazione degli aumenti di pena per i reati "satellite" (mancata autonoma motivazione e mancato conteggio della diminuente per il rito abbreviato); 2) il diniego di continuazione con la sentenza n.4 (bancarotta) e il rigetto della continuazione tra i reati delle sentenze n.5 e n.6 (e relativa valutazione cronologica); 3) la sproporzione dell'aumento per il reato satellite nella sentenza n.8; 4) la mancata esclusione della recidiva laddove ritenuta incompatibile con la continuazione; 5) la valutazione "per gruppi" dei reati senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a due profili principali: a) l'omessa valutazione della continuazione con il reato di bancarotta giudicato nella sentenza n.4 (mancanza di motivazione sul diniego); b) le carenze motivazionali nella commisurazione degli aumenti di pena relative ai reati valutati con le sentenze nn.1, 2 e 3 e a quelli delle sentenze nn.7 e 10. Per tali punti ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché riesamini senza vincoli, provvedendo a motivare adeguatamente e a valutare la diminuente per il rito abbreviato. Sui restanti profili (es. rigetto della continuazione per i reati nn.5 e 6 per distanza cronologica e natura del reato; aumento per il satellite n.8; incompatibilità tra recidiva e continuazione) il ricorso è stato respinto; in particolare la Corte conferma che non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione e che la valutazione della distanza temporale e del contesto fattuale può giustificare il rigetto della continuazione.
Norme richiamate
Sez. U. n. 9148 del 17/04/1996, Zucca
"Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione"
Giurisprudenza consolidata che afferma la compatibilità tra recidiva e continuazione: entrambi possono essere applicati se ricorrono le condizioni, senza che la continuazione imponga l'esclusione della recidiva.
Sez. U. n. 4 del 04/05/1968, Pierro
Cita un orientamento storico secondo cui recidiva e continuazione sarebbero incompatibili; la sentenza del 1996 lo ha però superato, per cui tale richiamo è considerato superato.
art. 133 cod. pen.
Riferimento ai parametri di commisurazione della pena (circostanze, gravità, modalità, personalità del reo). La Corte ha richiamato l'art.133 come parametro di riferimento per valutare la congruità degli aumenti.
Potere del giudice dell'esecuzione sulla continuazione
Il giudice dell'esecuzione è titolare del potere di statuire sulla continuazione in executivis, ma non può rimettere in discussione fatti o circostanze già definiti dal giudice della cognizione; tuttavia deve motivare compiutamente le scelte sanzionatorie e valutare autonomamente aspetti quali l'applicazione di diminuenti processuali.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis dev'essere valutata con motivazione specifica per ciascun collegamento: la sola indicazione del titolo di reato o la mera riproposizione di dati di fatto non è sufficiente a giustificare un diniego o un accoglimento.
- Il giudice dell'esecuzione, quando commisura gli aumenti per la continuazione, deve motivare espressamente l'entità degli aumenti per ciascun reato "satellite"; non è sufficiente richiamare per relationem le scelte del giudice della cognizione senza spiegare la congruità delle singole commisurazioni.
- La diminuzione per la scelta del rito abbreviato (o altre diminuenti processuali) deve essere esplicitamente considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio in sede di riconoscimento della continuazione.
- Recidiva e continuazione sono istituti compatibili: se sussistono le condizioni entrambi possono essere applicati e cumulati, salvo diversa valutazione motivata dal giudice.
- Se l'istanza origina gruppi distinti di sentenze, il giudice può decidere gruppo per gruppo ma deve fornire motivazioni puntuali per il diverso esito (accoglimento parziale, rigetto), riferite agli elementi unificanti o distintivi come il contesto, la natura dei reati, e la cronologia.
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