Sentenza n. 113/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della nuova graduatoria del 2.10.2025 di ignota data di pubblicazione, comunicata via pec al marito della attuale ricorrente in data 2.10.2025; - di tutti gli atti della procedura connessi, ivi inclusi: - il diniego di autotutela della Azienda Usl Toscana Nord Ovest prot. 2025/0321450/GEN del 31 ottobre 2025; - il diniego di autotutela di ARTI del 4 novembre 2025 privo di protocollo; - della nota di AUTNO prot. 2025/0344929/gen/105FGNNNL67C55G702A; - il diniego di autotutela di ARTI del 24 novembre 2025 privo di protocollo; - del decreto n. 3492 del 24.11.2025 recante “annullamento e provvedimenti conseguenziali” notificato in data 25.11.2025 e del diniego di accesso di pari data; e con istanza di accesso ex art. 116, comma 2 CPA e 210 c.p.c. in relazione alla totale mancata ostensione documentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova graduatoria per l'assunzione di un autista a tempo indeterminato e gli atti conseguenti, inclusi i dinieghi di autotutela, l'annullamento della precedente procedura e il diniego di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura per l'assunzione, tramite il centro per l'impiego di Piombino, di un autista a tempo indeterminato presso l'Azienda USL Toscana Nord Ovest. Dopo essere stata assunta in ragione della posizione prioritaria nella graduatoria originaria, la graduatoria era stata riformulata a seguito di osservazioni dell'Azienda USL, collocandola al diciottesimo posto e determinando la perdita del posto di lavoro. Ha quindi impugnato la nuova graduatoria e gli atti connessi, compresi i dinieghi di autotutela, il provvedimento di annullamento e il diniego di accesso, deducendo l'illegittimità della riformulazione e chiedendo anche l'ostensione documentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c. Il TAR ha esaminato definitivamente la domanda di annullamento, rilevando d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la domanda di accesso è rimasta da definire per la mancata produzione della ricevuta di ritorno della notificazione alle parti intimate.
La decisione
La domanda di annullamento è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. Il TAR ha ritenuto che le graduatorie dei centri per l'impiego non derivino da concorsi pubblici in senso stretto, poiché non sono formate mediante comparazione del merito dei candidati attraverso valutazioni tecnico-discrezionali, ma sulla base di parametri sociali predeterminati dalla legge. Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione amministrativa resta pertanto limitata alle controversie relative agli atti delle procedure concorsuali propriamente dette. Le spese sono state compensate. Quanto alla distinta domanda di accesso, il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione, ma ne ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 3 giugno 2026, poiché la ricorrente non aveva prodotto la ricevuta di ritorno della notificazione del ricorso alle parti intimate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di accesso ex art. 116, comma 2 CPA
La domanda di accesso è stata proposta nell'ambito del giudizio, ma la sua trattazione è stata rinviata per una questione relativa alla prova della notificazione alle parti intimate.
art. 210 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 116, comma 2, c.p.a. a fondamento dell'istanza di ostensione documentale; il TAR non ha ancora deciso nel merito tale domanda.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione con sentenza in forma semplificata della domanda di annullamento, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Le controversie sulle graduatorie dei centri per l'impiego, formate sulla base di parametri sociali predeterminati dalla legge e non mediante valutazioni tecnico-discrezionali comparative del merito dei candidati, non rientrano nella giurisdizione amministrativa sugli atti dei concorsi pubblici in senso stretto.
- Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione amministrativa resta circoscritta alle controversie concernenti procedure concorsuali propriamente dette, caratterizzate dalla comparazione valutativa del merito dei candidati.
- Quando nello stesso ricorso sono cumulate una domanda di annullamento devoluta ad altro giudice e una domanda di accesso rientrante nella giurisdizione amministrativa, il giudice amministrativo può definire la prima e mantenere separatamente in trattazione la seconda.
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