Cassazione Penale, Sentenza n. 23404/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato la custodia in carcere (con sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 310 co. 3 c.p.p.), deducendo: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e del divieto di ne bis in idem rispetto alla precedente condanna nel procedimento "Molo 13" (sosteneva la sovrapposizione storico-naturalistica delle imputazioni); 2) carenza di gravi indizi per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e per il fatto contestato al capo 29) (traffico di 2 kg di cocaina), lamentando la sporadicità degli episodi e l'assenza di un contributo funzionale all'associazione; 3) mancata riconducibilità del capo 29) a Paolo Riitano e insussistenza di specifica partecipazione materialmente dimostrata; 4) illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p. (presunto favoreggiamento alla cosca Gallace) senza prova del dolo specifico; 5) assenza di esigenze cautelari attuali e concrete, nonostante la risalenza temporale dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto i motivi generici e in gran parte già trattati o non adeguatamente dedotti in sede di riesame; ha richiamato il limite della valutazione di merito in sede di legittimità e l'impossibilità di riesaminare fatti non adeguatamente provati in questa sede. Sul punto del ne bis in idem ha osservato che la questione non era stata tempestivamente e specificamente dedotta in riesame e che la difesa non ha prodotto la motivazione della sentenza "Molo 13" necessaria a dimostrare la coincidenza fattuale; inoltre il tribunale del riesame aveva accertato che la precedente partecipazione era "chiusa al giugno 2020" mentre i fatti contestati nel presente procedimento sono posteriori (dicembre 2020), e ha illustrato i criteri per valutare l'identità del fatto nei reati associativi. Quanto alla gravità indiziaria per l'art. 74 d.P.R. 309/90 e al capo 29), la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale che ha valorizzato chat, ruolo nei rifornimenti e la consistenza economica delle operazioni come indizi di prosecuzione della partecipazione. Sulla circostanza aggravante art. 416‑bis, co. 1 c.p. la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse (l'esclusione dell'aggravante non avrebbe mutato la posizione cautelare). In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha concordato con il riesame nell'applicare le presunzioni relative di cui all'art. 275 c.p.p., ritenendo non superata la presunzione e accertando concretezza del pericolo di reiterazione; ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/90
La Corte ricorda che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un contributo concreto e funzionale al programma criminoso e la coscienza e volontà di partecipare stabilmente; la presenza in chat, la qualità dei rapporti con i vertici e la partecipazione a rifornimenti sono indici idonei a valutare la permanenza e la non occasionalità dell'adesione.
art. 73 d.P.R. 309/90
Articolo relativo ai reati 'fine' (traffico di sostanze stupefacenti): il fatto contestato (cessione di 2 kg di cocaina) è stato ritenuto elemento concreto che, insieme ad altri indici, conferma la prosecuzione dell'attività associativa.
art. 416‑bis, comma 1 c.p. (aggravante)
La Corte ricorda che l'aggravante per favoreggiamento di un'associazione mafiosa richiede prova autonoma e rigorosa del dolo specifico volto a rafforzare il sodalizio; tuttavia nel caso concreto la censura sull'aggravante è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse nel grado cautelare, perché la sua esclusione non avrebbe inciso sulla misura adottata.
art. 649 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di ne bis in idem; la Corte osserva che la questione non era stata adeguatamente dedotta in sede di riesame e che, in ogni caso, per valutare la coincidenza del "medesimo fatto" nei reati associativi occorre verifica concreta dei segmenti di condotta giudicati nei due procedimenti (tempo, luogo, persona, condotta, nesso causale).
art. 275 c.p.p.
Applicata la disciplina delle presunzioni relative in tema di esigenze cautelari: la Corte conferma che esistono presunzioni relative sia sull'attualità delle esigenze cautelari sia sull'adeguatezza della misura (custodia in carcere), presunzioni che la difesa non ha efficacemente superato con elementi concreti.
art. 274 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle misure cautelari alternative e alla valutazione della proporzionalità/adeguatezza: la Corte ha ritenuto che non siano emersi elementi utili a dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive.
art. 310, comma 3 c.p.p.
Norma che consente la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare: il tribunale aveva disposto la sospensione dell'esecuzione della custodia in carcere ai sensi di questa disposizione.
art. 158 c.p.
Richiamato in tema di cessazione della 'permanenza' nel reato associativo (la giurisprudenza ritiene che la permanenza si consideri cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado), ma la Corte sottolinea che per l'accertamento effettivo occorre valutare quanto accertato in sentenza e non solo il contenuto dell'imputazione.
art. 568, comma 4 c.p.p.
Richiamata implicitamente nel principio dell'interesse ad impugnare: la Corte ricorda che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale e che alcune censure (es. esclusione di un'aggravante) sono inammissibili se non producono vantaggi pratici in sede cautelare.
Massime di principio
- Per contestare un ne bis in idem in reati associativi è necessario produrre la motivazione della sentenza precedente e dimostrare la sovrapposizione concreta dei segmenti di condotta (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); non è sufficiente richiamare il contenuto dell'imputazione.
- In sede cautelare la gravità indiziaria per reati associativi può essere fondata su elementi indiziari quali messaggistica, rapporti fiduciari con i vertici, consistenza economica e modalità di approvvigionamento: tali elementi, anche se di breve periodo, possono dimostrare adesione stabile se indicano un sistema collaudato.
- Le presunzioni relative ex art. 275 c.p.p. (esistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura) possono giovare all'adozione della custodia in carcere; il difensore deve fornire elementi concreti e specifici per superarle (es. prova di mutamento di condotta, alternative concrete o lacune probatorie puntuali).
- Le censure sull'aggravante collegata a vincoli mafiosi richiedono prova autonoma e rigorosa del dolo specifico rivolto a rafforzare il sodalizio; in sede cautelare l'impugnante deve altresì dimostrare l'utilità pratica della sua esclusione per essere ammissibile.
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitata la cognizione sui fatti: occorre concentrare i mezzi di impugnazione su errori di diritto o mancanza di motivazione giuridicamente significativa; riesaminare i fatti è in genere precluso se non è stata già fatta la contestazione in sede di merito o riesame.
- Per ottenere utile esito nelle impugnazioni cautelari è fondamentale: a) sollevare tempestivamente tutte le questioni nel grado di merito/riesame; b) depositare documentazione probatoria significativa (es. motivazione delle sentenze precedenti, elementi che smentiscano l'attuale collegamento associativo); c) articolare censure circostanziate e non generiche.
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