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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26946/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario concesso in origine a una società e, successivamente, da un finanziamento chirografario collegato a una moratoria sulle rate del mutuo. La banca ottenne un decreto ingiuntivo per il saldo residuo del finanziamento chirografario, che la società oppose. In giudizio la società dedusse, da un lato, che il saldo del conto corrente di regolamento fosse stato alterato da addebiti illegittimi (interessi anatocistici, tassi non pattuiti, commissioni e spese indebite), sicché non vi sarebbe stato inadempimento delle rate di preammortamento poste a base della decadenza dal beneficio del termine; dall’altro, che la banca avesse gestito irregolarmente investimenti finanziari collegati al rapporto, in assenza di valido contratto quadro e di ordini autorizzativi, con conflitto di interessi; infine, che la banca avesse assunto un impegno commerciale/pubblicitario e lo avesse violato, chiedendo il risarcimento del danno anche a titolo precontrattuale. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto, in sostanza, censure sull’erronea interpretazione della domanda e sulla distribuzione dell’onere della prova, sull’asserita mancata prova dell’erogazione del finanziamento, sulla legittimità delle operazioni di investimento e sulla prova dell’accordo pubblicitario, oltre a contestare la motivazione della sentenza d’appello e il richiamo a varie norme civilistiche, processuali e di settore.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: ha confermato che, per la domanda di accertamento negativo del credito e per le contestazioni sul conto corrente, l’onere probatorio gravava sulla società che lamentava gli addebiti indebiti; ha escluso che vi fosse un errore di diritto nella valutazione della prova o nell’ordine di esibizione; ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla prova dell’erogazione del finanziamento perché non risultava specificamente contestata; ha reputato infondati o inammissibili i motivi relativi agli investimenti finanziari, osservando che la domanda risarcitoria era stata formulata in modo generico e che la prova di un accordo obbligatorio per la commessa pubblicitaria non era stata raggiunta. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte ha inoltre posto le spese a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che la domanda riconvenzionale fosse stata dichiarata inammissibile; il giudice di merito aveva invece deciso nel merito ritenendola generica e infondata.

  • art. 1832 c.c.

    La Corte precisa che il suo effetto riguarda la contestazione degli estratti conto, ma nella specie le doglianze erano state respinte soprattutto perché generiche e non provate.

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull’onere della prova opera anche nell’azione di accertamento negativo del credito; chi allega l’illegittimità degli addebiti o l’inesistenza del saldo negativo deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa o eccezione.

  • art. 2727 c.c.

    Le censure fondate sulle presunzioni sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare il convincimento di merito, non una reale applicazione delle regole presuntive.

  • art. 2729 c.c.

    Come per l'art. 2727 c.c., la doglianza non investiva un errore di diritto ma la valutazione di merito delle prove.

  • art. 278 c.p.c.

    La condanna generica al risarcimento richiede comunque l’allegazione e la prova, sia pure sommaria, dell’esistenza del danno e della sua portata dannosa; non basta la sola illiceità della condotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice valuta il contenuto delle prove e delle contestazioni; il motivo è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato con riferimento alle doglianze sull’anatocismo sul conto corrente; la Corte ritiene tali censure generiche o non provate.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai tassi; la Corte non accoglie la doglianza perché le contestazioni erano riferite al conto corrente e non al titolo azionato dalla banca.

  • art. 1350 c.c.

    Invocato per sostenere l’esigenza di forma scritta dell’accordo pubblicitario o dei rapporti finanziari; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla ricorrente.

  • art. 1352 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente per la forma del negozio; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché volta a rimettere in discussione la valutazione delle prove.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte afferma che i criteri di interpretazione del contratto non sono utilizzabili per interpretare la domanda giudiziale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione dei documenti/atti; la censura è stata trattata come richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1365 c.c.

    Come l’art. 1362 c.c., è ritenuto non applicabile come criterio di interpretazione della domanda giudiziale.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato in relazione alla buona fede nell’interpretazione del rapporto; la Corte non vi riconduce un errore di diritto decisivo.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la lettura proposta, considerandola un tentativo di revisione del merito.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per la buona fede nell’esecuzione del rapporto; non emerge una sua applicazione in senso favorevole alla ricorrente.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla ratifica; la Corte osserva che la continuazione del rapporto e il silenzio sul conto non bastano, nel caso concreto, a sovvertire la valutazione di merito sulla prova degli investimenti.

  • art. 244 c.p.c.

    Le istanze istruttorie orali formulate in modo generico sono ritenute inammissibili per violazione della norma sulla specificità dei capitoli di prova.

  • art. 1832 c.c.

    Nel secondo motivo di ricorso la società lo richiama per affermare che la norma riguarda solo la verità contabile delle annotazioni, ma la Corte ribadisce che il rigetto derivava dalla mancanza di prova degli addebiti contestati.

  • art. 21 TUF

    Richiamato tra le norme di settore invocate dalla ricorrente per contestare la gestione degli investimenti; la Corte non ne ravvisa la violazione decisiva.

  • art. 23, comma 6, TUF

    Invocato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la doglianza sulla nullità o irregolarità degli investimenti.

  • art. 2358 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'asserita irregolarità di investimenti in titoli del gruppo; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'azione di accertamento negativo del credito, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa o delle ragioni di nullità/illegittimità degli addebiti resta a carico di chi li allega, e ciò anche quando la domanda sia proposta dal debitore in opposizione a decreto ingiuntivo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non può essere dedotta, in sede di legittimità, come mero dissenso sulla valutazione delle prove o sull'adeguatezza del materiale probatorio.
  • I criteri di ermeneutica contrattuale non si applicano all'interpretazione della domanda giudiziale, la quale va ricostruita in funzione delle allegazioni effettivamente formulate e della possibilità per la controparte di comprenderne il contenuto difensivo.
  • La condanna generica al risarcimento richiede comunque l'allegazione e la prova, almeno sommaria, dell'esistenza del danno e del nesso causale; non è sufficiente dedurre la sola illegittimità del comportamento altrui.
  • In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito attraverso la veste formale della violazione di legge: sono inammissibili le censure che mirano solo a sostituire il convincimento del giudice di merito in tema di prova documentale, presunzioni e attendibilità delle risultanze istruttorie.
  • L'ordine di esibizione non può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione, da parte dell'onerato, di documenti che erano nella sua disponibilità e necessari a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa o eccezione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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