Cassazione Penale, Sentenza n. 47708/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione della custodia in carcere in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità della Germania (Tribunale di Stoccolma) per reati inerenti produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti commessi nel 2020. Due motivi: 1) vizio per omessa informazione, al momento dell'arresto, della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione (violazione degli artt. 9, comma 5-bis, e 12, comma 1-bis, L. n. 69/2005); 2) vizio per mancata sussistenza del concreto pericolo di fuga, considerata la doppia cittadinanza (albanese e italiana), il possesso di un immobile in Italia affittato al fratello, il percepimento di indennità di disoccupazione e il fatto che il ricorrente si fosse spontaneamente presentato alla polizia giudiziaria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 12, comma 1-bis, L. n. 69/2005 non determini nullità dell'arresto, poiché il comma 3 prevede la sanzione di nullità solo per le omissioni degli avvisi dei commi 1 e 2; inoltre la direttiva 2013/48/UE non impone termini cogenti che escludano la possibilità che l'informazione sia fornita in sede di convalida. Nel caso di specie l'avviso è stato comunque reso, seppur tardivamente, all'udienza di convalida e non è dimostrato alcun pregiudizio per l'arrestato. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la legittimità della misura cautelare ritenendo che, nella procedura attiva di mandato d'arresto europeo, la valutazione del rischio di sottrazione alla consegna è più rigorosa e può fondarsi anche su elementi come l'esistenza di complici che potrebbero agevolare la fuga; la presentazione spontanea non è di per sé decisiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 2005, n. 69
art. 9, comma 5-bis; art. 12, commi 1, 1-bis e 3
L'art. 12 comma 1-bis impone l'informazione circa la facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione, ma il comma 3 prevede espressamente la nullità solo per le omissioni relative ai commi 1 e 2; pertanto l'omissione del 1-bis non comporta automaticamente nullità dell'arresto.
Direttiva 2013/48/UE
art. 10, par. 4; considerando n. 46
Stabilisce l'obbligo di informare la persona ricercata della possibilità di nominare un difensore nello Stato di emissione e che tale informazione debba essere fornita 'senza indebito ritardo', ma non fissa sanzioni processuali specifiche né termini cogenti tali da escludere modalità nazionali che consentano l'informazione in sede di convalida.
Decisione quadro 2002/584/GAI
Quadro normativo europeo che mira a garantire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ricercata; la facoltà di nomina di un difensore nello Stato di emissione è funzionale all'assistenza tra difensori nei diversi Stati membri.
Codice di procedura penale
art. 391, comma 2; art. 294, comma 1-bis; art. 719
Gli artt. 391 e 294 prevedono meccanismi integrativi per l'informazione in fasi successive (arresto e ordinanza cautelare). L'art. 719 e la L. n. 69/2005 disciplinano le modalità di impugnazione in materia di mandato d'arresto europeo, limitando il sindacato in cassazione a vizi di legge e a vizio della motivazione.
Massime di principio
- L'omissione dell'avviso relativo alla facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione (art.12, comma 1-bis, L. 69/2005) non determina automaticamente la nullità dell'arresto: la nullità formale è prevista espressamente solo per le omissioni dei commi 1 e 2 dell'art.12.
- L'informazione richiesta dalla direttiva 2013/48/UE deve essere fornita 'senza indebito ritardo', ma può essere considerata validamente resa anche in sede di convalida dell'arresto se non si dimostra un concreto pregiudizio derivante dal ritardo.
- Nel contesto del mandato d'arresto europeo la valutazione del pericolo di fuga è più rigorosa rispetto al contesto interno: elementi come l'esistenza di complici o la complessità dell'indagine possono giustificare la custodia cautelare anche se il ricercato ha legami personali o patrimoniali nel territorio italiano.
- La presentazione spontanea dell'interessato alle forze di polizia non esclude automaticamente il rischio di sottrazione alla consegna; non è un elemento determinante se non collegato a circostanze che dimostrino inequivocabilmente l'intenzione di non sottrarsi.
- Per contestare con successo vizi procedurali legati all'arresto in vista di un mandato d'arresto europeo è importante: a) eccepire tempestivamente eventuali nullità in sede di convalida; b) dimostrare concreto e provato pregiudizio derivante dall'omissione informativa; c) fornire elementi concreti che escludano il fondato rischio di fuga.
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