Cassazione Penale, Ordinanza n. 15209/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per avere, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, omesso nella domanda all'INPS di dichiarare vincite da gioco conseguite nell'anno 2018 pari a euro 250.486,45, ottenendo così l'erogazione del beneficio per euro 20.772,06. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco, che concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
La falsa o omessa indicazione di dati rilevanti nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza integra il delitto contestato; nel caso specifico, vi rientrano anche le vincite di gioco non dichiarate.
art. 2, comma 6, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Le somme derivanti da vincite di gioco, poiché assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare.
Massime di principio
- Integra il delitto previsto dalla normativa sul reddito di cittadinanza l'omessa indicazione, nella domanda o autodichiarazione, di redditi o proventi che la legge considera rilevanti ai fini del calcolo del beneficio.
- Le vincite di gioco assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta devono essere considerate nel reddito del nucleo familiare ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza.
- Quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle censure.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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