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Sentenza

Sentenza n. 1600/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse storico-artistico e applicazione delle misure cautelari previste dal d.lgs. 42/2004; impugnata anche l’eventuale dichiarazione di interesse culturale, della quale i ricorrenti ignoravano l’adozione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione del 29 maggio 2023 con cui la Soprintendenza aveva avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del d.lgs. 42/2004, applicando le relative misure cautelari. Avevano inoltre impugnato, in via eventuale, la dichiarazione di interesse culturale, se adottata. Nel corso del giudizio, un successivo decreto della Soprintendenza ha ridotto considerevolmente il vincolo precedentemente apposto; per tale ragione, con dichiarazione del 17 luglio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. La sentenza non riferisce specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione della dichiarazione espressa dei ricorrenti. Ha affermato che, quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o richieste contrarie, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità. Spese compensate, in considerazione della natura e delle ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo della pronuncia che dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non può proseguire d’ufficio nell’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile.
  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può determinare, mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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